LEGGE DI BILANCIO 2018

0
1084
Legge di bilancio 2018

Nella seduta del 23 dicembre 2017 il Senato ha approvato in via definitiva il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". Il provvedimento, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2017, n. 302, e  in vigore il 1° gennaio 2018, tra le varie misure, prevede incentivi per l'assunzione dei giovani, potenziamento dello strumento di ricollocazione per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, obbligo di tracciabilità per il pagamento degli stipendi da parte dei datori di lavoro, diverse soglie di reddito per l'accesso al bonus IRPEF di 80 euro, modifiche delle scadenze per le dichiarazioni fiscali e delle detrazioni per i figli.

In attesa della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, si riportano di seguito le principali misure introdotte in materia di lavoro, segnalando – in particolare – i commi 100 e seguenti dell’art. 1 in merito agli sgravi contributivi per le nuove assunzioni.

Incentivi alle assunzioni di giovani (art. 1, cc. 100-108 e 113-114)
Per promuovere l'occupazione giovanile stabile è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, uno sgravio contributivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti lavoratori:
- di età inferiore a 30 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- di età inferiore a 35 anni, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018.

Lo sgravio, nel rispetto del limite di età, spetta anche in caso di:
- prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato (a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione). L'esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi;
- conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine (fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione).

La percentuale di esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione. Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308-310, L. n. 232/2016.

Incentivi per giovani agricoltori (art. 1, cc. 117-118)
Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura ai giovani di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono all'INPS come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, per la prima volta tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto un esonero:
- pari al 100% per i primi 36 mesi;
- al 66%, per ulteriori dodici mesi;
- al 50%, per ulteriori dodici mesi.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Incentivi per le cooperative sociali (art. 1, cc. 109 e 220)
Stanziato un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle cooperative sociali che nel 2018 assumeranno a tempo indeterminato persone a cui è stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 2016.

Alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio è attribuito, per un periodo massimo di 36 mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti relativamente alle suddette lavoratrici assunte.

Sostegno al reddito per i lavoratori della pesca (art. 1, cc. 121 e 135)
Ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività, è riconosciuta per ciascun lavoratore un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro per l'anno 2018. Con decreto ministeriale sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità.

Per i periodi di arresto temporaneo non obbligatorio dell'attività, è riconosciuta - a decorrere dall'anno 2018 - un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno.

Proroga CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (art. 1, c. 133)
Ammessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale per gli anni 2018 e 2019, fino al limite massimo di impiego dei fondi stanziati, pari a 100 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Le aziende beneficiarie devono avere rilevanza economica strategica a livello regionale e presentare rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale.

La proroga della CIGS può essere concessa, a seguito di un accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi a condizione che il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato alternativamente:
- da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi;
- da piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.

La deroga può essere riconosciuta anche in caso di CIGS per crisi aziendale con una proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi di cui all'art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015.

Proroga CIGS e mobilità in deroga aree di crisi complessa (art. 1, cc. 140-142)
E' prevista la possibilità di prorogare per 12 mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 il ricorso alla CIGS in deroga in favore delle imprese operanti in un'area di crisi complessa.

Al fine dell'ammissione all'intervento di integrazione salariale straordinaria, l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che preveda specifici percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente che non ricorrono le condizioni per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015.

Si dispone anche la concessione della mobilità in deroga nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, per i lavoratori che cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre 1° gennaio 2018-30 giugno 2018, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, prevedendo altresì che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.

Accordo di ricollocazione (art. 1, cc. 136 e 138)
Assegnate all'ANPAL risorse pari a 5 milioni di euro nel 2018 e altri 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per potenziare lo strumento dell'assegno di ricollocazione. Si prevede la possibilità di anticipare le misure di politica attiva per il lavoro al periodo coperto dall'intervento di CIGS.

Una volta sottoscritto l'accordo, i lavoratori interessati possono chiedere all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, nei limiti ed alle condizioni correlati ai programmi di riorganizzazione o di crisi.

Il lavoratore, posto in carico al servizio all'ANPAL che accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia:
- dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Al datore di lavoro che assume il percettore dell'assegno di ricollocazione per CIGS è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua per una durata di:
a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
b) 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

Aumento del contributo di licenziamento (art. 1, c. 137)
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo di licenziamento per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di una procedura collettiva da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria aumenta all'82%.

Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.

Soppressione FONDINPS (art. 1, cc. 173-174)
Il FONDINPS (forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS) viene abrogato e, con decreto, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, è individuato il fondo pensione negoziale al quale far affluire le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti.

Deducibilità IRAP lavoro stagionale (art. 1, c. 116)
Per l'anno 2018, per i datori di lavoro è consentita la piena deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro relativo ad ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta. La deduzione può avvenire a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei due anni successivi alla cessazione del precedente contratto.

Bonus 80 euro (art. 1, c. 132)
Aumenta a 24.600 euro il limite massimo di reddito complessivo ammesso per la fruizione del bonus IRPEF pari a 80 euro mensili. Il limite per la fruizione parziale del bonus aumenta da 26.000 a 26.600 euro.

Detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, cc. 252-253)
A decorrere dal 1° gennaio 2019 è elevata a 4.000 euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori entro i 24 anni di età rimangono fiscalmente a carico dei genitori.

Calendario fiscale (art. 1, cc. 933-934)
Il calendario fiscale subisce le seguenti modifiche. E' fissato:
- al 23 luglio il termine di presentazione al CAF del modello 730;
- al 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770 e del modello CU con redditi che non vanno nel modello 730.

I CAF devono trasmettere le dichiarazioni entro:
a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Obbligo di tracciabilità delle retribuzioni (art. 1, cc. 910-914)
E' previsto l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Maternità avvocati (art. 1, c. 465)
Il giudice deve tenere conto dello stato di gravidanza documentato dal difensore ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, escludendo il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione si applica anche per i casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore.

Maternità ricercatrici a tempo determinato (art. 1, c. 635)
A decorrere dall'anno 2018 i contratti di ricerca a tempo determinato stipulati dalle Università sono sospesi nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Libro unico (art. 1, c. 1154)
L'obbligo di tenuta in modalità telematica dei dati del Libro unico del lavoro slitta al 1° gennaio 2019.

LEGGE 27 dicembre 2017 , n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.