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EGITTO – WARNING 3

EDEN VIAGGI - ALPITOUR-1 - VERATOUR - IN VIAGGI-1 - SWANTOUR - VILORATOURS  - MAREVERO - VALTUR - PHONE&GO  Ecco i comunicati per ora inviati dai T.O.: quelli dei primi sei - EDEN VIAGGI, GRUPPO ALPITOUR, VERATOUR, IN VIAGGI SWANTOUR e VILORATOURS - rappresentano una COMUNICAZIONE INGANNEVOLE rivolta ai viaggiatori / consumatori  che non li informa dei loro reali diritti, primo tra tutti quello di ottenere, se richiesto, il rimborso totale di quanto pagato stante la situazione di pericolo riconosciuta dal Ministero degli Esteri.  I comunicati di MAREVERO, VALTUR e PHONE&GO, al contrario, assicurano al consumatore la possibilità di richiedere ed ottenere il rimborso totale.  A questi i nostri più sinceri complimenti.  Agli altri, la nostra accusa di essere IRRESPONSABILI e decisamente IRRISPETTOSI dei diritti dei consumatori.  

                                     

La difficile situazione creatasi in Egitto sta producendo effetti fortemente negativi nei confronti dei consumatori che avevano programmato una vacanza in questo paese: infatti, il comunicato emanato dalla Farnesina il 30 gennaio u.s. sconsiglia di effettuare viaggi in Egitto, addirittura ipotizzando il rischio di attentati terroristici nelle località turistiche del Sinai. Nonostante ciò, parecchi operatori turistici rifiutano di adeguare i loro comportamenti alle vigenti normative di Legge, imponendo ai viaggiatori condizioni banditesche a fronte della loro più che legittima decisione di annullare il viaggio.

E’ da precisare che, nelle attuali circostanze, il consumatore che annulla durante la vigenza dello “sconsiglio” della Farnesina ha diritto:

  1. ad una vacanza in altra destinazione, di pari valore rispetto a quella prenotata, senza alcun addebito di penali o spese di variazione;
  2. ad una vacanza di qualità/costo superiore senza alcun addebito a titolo di differenza;
  3. ad una vacanza di qualità/costo inferiore con rimborso della differenza a credito entro sette giorni lavorativi
  4. al rimborso integrale delle somme versate entro sette giorni lavorativi dalla data della cancellazioneMODELLO DI LETTERA DI RECESSO E RICHIESTA RIMBORSO

Nel caso in cui il T.O. proponesse un “buono” sostitutivo del denaro, questo non potrà avere limitazione temporale o vincoli di stagionalità; inoltre si precisa che l’accettazione del “buono” è lasciata al consumatore che, qualora lo rifiutasse, avrà diritto a quanto previsto al punto 4).

Qualora il consumatore volesse annullare la prenotazione richiedendo il rimborso delle somme pagate, sarà cura dell’agente di viaggio suggerirgli l’invio (all’operatore) di una raccomandata R.R. del tono di quella pubblichiamo quale esempio.

Vi ricordiamo che qualsiasi decisione deve essere presa dal viaggiatore, che ha diritto ad essere informato di quanto stabilito dalle normative dal proprio agente di viaggio; ogni comunicazione (annullamento, richiesta rimborso, accettazione o rifiuto di riprotezione o buono) deve essere effettuata dal consumatore al T.O. (e per conoscenza all’ADV) in forma esclusivamente scritta. Il nostro servizio legale è a disposizione di ogni ADV.

Infine, abbiamo voluto evidenziare la criticità della situazione inviando un telegramma al Ministro Michela Vittoria Brambilla  - Telegramma Ministro BRAMBILLA - chiedendo un pronto intervento chiarificatore, e del contenuto abbiamo dato informazione alle principali Associazioni per la Tutela dei Consumatori.  Un comunicato è stato inoltre trasmesso alle principali testate giornalistiche televisive - Lettera MEDIA emergenza Egitto -.

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