Trasporto marittimo

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TRASPORTO MARITTIMO

Il trasporto per mare è regolato dal Codice della Navigazione nonché, per le crociere che rientrano nel concetto di pacchetto turistico, dal Codice del Turismo (artt. da 32 a 51). Per tale ipotesi, si rimanda al capitolo dedicato ai “pacchetti turistici”.

Il contratto di trasporto marittimo
L’oggetto del contratto è la prestazione di trasporto come disciplinata dagli artt. 396 e segg. Codice della navigazione. Il contratto (o biglietto) deve obbligatoriamente contenere una serie di requisiti quali la data di partenza e l’orario, il luogo di imbarco e sbarco, il nome, cognome e le generalità del/dei passeggero/i, il tipo di servizio prenotato (passaggio ponte, posto auto, cabina, poltrona, ecc. ecc.), il costo del biglietto e delle tasse portuali, la ragione sociale ed il marchio commerciale della Compagnia di Navigazione ed ogni altro elemento utile a identificare i soggetti ed i servizi.
Se l’acquisto del biglietto avviene presso un’Agenzia di Viaggi, l’agente deve fornire, unitamente al biglietto, anche la copia delle Condizioni Generali di Contratto del vettore marittimo contenenti le informazioni sulle modalità di effettuazione del check-in nonché l’orario minimo e massimo entro il quale è possibile effettuarlo. Le Condizioni Generali di Contratto devono anche indicare le diverse modalità d’imbarco dei passeggeri a piedi e di quelli con auto al seguito. Altra informazione importante è quella relativa all’eventuale smarrimento o furto del biglietto: in questi casi è necessario presentare denuncia alla competente Autorità di Polizia per poter inoltrare la richiesta di rimborso al vettore. Alcune Compagnie Marittime, in queste occasioni, esigono che il passeggero acquisti un nuovo biglietto, rimborsando quello smarrito o rubato solo successivamente, oppure consentono l’emissione del duplicato solo quando l’originario non sia stato già utilizzato, previa esibizione di documento di identità e, soprattutto, previo pagamento delle spese di ri-emissione. Nel caso in cui l’acquisto del biglietto avvenga su internet, i siti delle Compagnie devono fornire ogni informazione in maniera facilmente accessibile all’utenza, e le Condizioni Generali di Contratto siano espressamente accettate dall’acquirente.

Obblighi del vettore
Il vettore ha l’obbligo di:
· fornire la nave in buone condizioni di sicurezza e dotata di servizio sanitario a bordo in caso di lunga navigazione per più persone;
· rispettare le condizioni (patti) contrattuali, tra cui gli orari di partenza e arrivo;
· rendere facilmente accessibile l’accesso a bordo per le persone portatrici di handicap o temporaneamente inferme, nonché per le donne in gravidanza;
· disporre di valido contratto di assicurazione per la R.C. a favore del passeggero per il risarcimento di eventuali danni.

Obblighi del passeggero
Il biglietto è personale, non cedibile a terzi e valido solo per i servizi di trasporto indicati. Il passeggero è tenuto a conservare il biglietto per dimostrare il proprio diritto all’imbarco e al trasporto, esibendolo – su richiesta - a qualsiasi Ufficiale di bordo o Funzionario del vettore. Il passeggero che risultasse sprovvisto del biglietto è tenuto al pagamento del doppio del prezzo di passaggio. Alla consegna del biglietto, il cliente è tenuto a verificare che tutti i dati corrispondano a quanto richiesto e che i dati del veicolo imbarcato siano corrispondenti a quelli indicati sul libretto di circolazione. Il passeggero ha l’obbligo di imbarcarsi con il biglietto valido e con un documento di identità e/o di espatrio in corso di validità. Il passeggero con auto al seguito deve recare con sé anche i documenti relativi al veicolo, i cui devono corrispondere a quelli indicati al momento della prenotazione. I passeggeri che necessitanti di cure e/o assistenza sono tenuti a dichiararlo in fase di prenotazione, e dovranno presentarsi all'imbarco con almeno due ore di anticipo rispetto alla partenza evidenziando ogni necessità al personale di banchina e/o di bordo, così da consentire l’imbarco del veicolo in prossimità di idonei accessi nonché l’eventuale assistenza durante le operazioni di imbarco e sbarco. Gli animali domestici saranno imbarcati solo se provvisti di biglietto, dovranno portare sempre la museruola (cani) ed essere tenuti al guinzaglio; non sono ammessi in cabina, in sala poltrone e nelle sale comuni, ma solo sui ponti esterni o, se disponibili, negli idonei ricoveri fino ad esaurimento di disponibilità.

Rinuncia al viaggio da parte del passeggero
L’art. 400 del Codice della Navigazione stabilisce che, qualora il passeggero si trovi nell’impossibilità di partire per motivi gravi, giustificati ed imprevedibili, possa chiedere la risoluzione del contratto di trasporto pagando al vettore una penale pari al 25% del prezzo del biglietto. Nel caso in cui il passeggero sia costretto a sbarcare interrompendo il viaggio già iniziato – per motivi non a lui imputabili (quale, a puro titolo di esempio, un malore che lo costringa allo sbarco), avrà diritto al rimborso della parte di trasporto non fruito. Ovviamente, i motivi gravi, giustificati ed imprevedibili, dovranno essere adeguatamente comprovati.
Le Compagnie Marittime non consentono rimborsi sui biglietti acquistati a tariffe speciali (offerte, last minute, advance booking, ecc. ecc.) ma solo di quelli a tariffa piena: ricordate di verificare con attenzione le Condizioni Generali di Contratto prima di acquistare il biglietto.
Le penali addebitate al passeggero dalle compagnie in caso di annullamento non giustificato , sono (nella maggior parte dei casi) le seguenti:
- 10% fino a 30 giorni prima della partenza;
- 25% da 29 giorni fino a 72 ore prima della partenza;
- 50% da 72 ore fino a 12 ore prima della partenza;
- Nessun rimborso se l’annullamento avviene meno di 12 ore prima della partenza.
Queste penali non sono da considerare nel caso di annullamento per i motivi gravi precedentemente indicati. Di norma, i vettori ammettono la variazione del biglietto (orario, data, targa del veicolo) previo il pagamento delle spese di variazione; il cambio della tratta (partenza/destinazione) è invece considerato quale annullamento del biglietto, sul quale vengono applicate le penali previste dalle Condizioni Generali di Contratto.

Danni
Nel caso di danni subiti dal viaggiatore (danni materiali, danni da ritardo, ecc. ecc.) la legge presume la colpa del vettore: non sarà quindi compito del passeggero dimostrare la responsabilità del vettore, ma il contrario.
Per i danni a cose, le Compagnie di Navigazione indicano quale limite al risarcimento quello fissato dal Codice della Navigazione per il trasporto merci, ancora oggi considerato in 200.000 lire (€ 103,29), anche quando il danno risulti maggiore: anche nel caso di danneggiamento del veicolo al seguito (ovviamente sempre superiore alla somma precedentemente indicata), il vettore tenta di limitare l’esborso a poco più di 100,00 euro. La realtà è invece favorevole al consumatore, equiparando il veicolo al bagaglio (sottraendolo al limite risarcitorio di € 103,29 previsto dal Codice della Navigazione). Alcune Compagnie, più attente di altre, hanno già adottato questo criterio di risarcimento facendo sottoscrivere al passeggero, all’imbarco, una “dichiarazione di maggior valore” per il veicolo. In questo modo è possibile, pagando un piccolo supplemento, ottenere il risarcimento totale in caso di danni al mezzo.
Nel caso di ritardo, il vettore ha l’obbligo di risarcire ogni danno di diretta conseguenza (a puro titolo di esempio, le penali dovute all’albergo per il ritardo nell’arrivo, o una diversa sistemazione qualora la camera non sia più disponibile) qualora non provi che il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore.
Nel caso di trasporto di passeggeri, la responsabilità della Compagnia di Navigazione sussiste non solo quando il sinistro avviene a causa del trasporto, ma anche solo quando si verifica in occasione del trasporto (art. 409 del Codice della Navigazione): in questo secondo caso, il passeggero deve solamente provare che si è trattato di un vero e proprio infortunio, e cioè di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, avvenuto durante il viaggio, e che non si sarebbe verificato senza l’occasione del medesimo. Sul vettore incombe invece la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione 1) di aver osservato le disposizioni di legge per le navi adibite al trasporto di persone 2) di aver adottato ogni possibile attenzione nonché la ragionevole diligenza 3) che l’infortunio sia avvenuto solo ed esclusivamente a causa della negligenza del passeggero stesso.

Reclami
Tutti i vettori devono indicare, sui propri siti web, alla voce “Contatti”, le modalità previste per la presentazione del reclamo da parte del passeggero, sia tramite contatto con il Customer Care oppure (meglio…) tramite l’invio di raccomandata RR al Servizio Clienti o alla Sede Legale della Compagnia.

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