AIAV FAQ Coronavirus COVID-19FAQ Coronavirus COVID-19:
le gite scolastiche

In questa pagina pubblichiamo le domande più frequenti poste dagli agenti di viaggio in merito al Coronavirus COVID-19 e, nello specifico, relative al turismo scolastico.
Quanto riportato di seguito, al momento della pubblicazione del 02/03/2020, si può ritenere assolutamente valido. Eventuali modifiche verranno apportate in caso di aggiornamenti.

 

Perché sono state annullate le gite scolastiche in Italia?

A causa della comparsa, nel nostro Paese, di alcuni casi di persone che hanno manifestato i sintomi del COVID-19, cosiddetto Coronavirus, il Governo italiano ha ritenuto di adottare misure urgenti, per contra-stare la diffusione di questo virus, originatosi in Cina, nella provincia dell’Hubei.
Con il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, si è quindi stabilito che, al fine di arginare la diffusione del virus, sia vietato – ad esempio – allontanarsi da determinati Comuni italiani (o accedervi) e, in alcune re-gioni come Piemonte e Lombardia, è stata disposta la chiusura delle scuole, per un tempo determinato.
Per quello che interessa il settore turistico legato ai viaggi di istruzione, è stata disposta la …sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79… (d.l. 6/2020, art. 1, lettera f).

Per quanto tempo è disposta la sospensione?

In seguito al d.l. 6/2020, in un primo momento, il Ministero della Sanità ha emanato provvedimenti, uni-tamente ad alcune Regioni, come il Piemonte ed il Veneto, per disporre misure specifiche, di attuazione delle misure già indicate dal decreto legge.
Sempre in seguito al decreto legge, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ha emanato un semplice comunicato, in data 22 febbraio 2020, dichiarando che Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020.
Il MIUR, pertanto, ad oggi, non ha indicato una finestra temporale entro la quale i viaggi di istruzione so-no sospesi ma, attenzione.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 25 febbraio 2020, contenente "Misure urgenti per il contenimento del contagio", proprio in attuazione del D.L. 6/2020 è stato disposto, all'art. 1, lettera b), che "…i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didatti-che comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera".
Devono quindi essere sospese (annullate) - ad oggi - le gite scolastiche in partenza fino al 15 marzo 2020.

Cosa significa il riferimento all’art. 41, comma 4 del d.lgs. 79/2011?

L’art. 41, comma 4 del d.lgs. 79/2011 dispone che In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verifica-tesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
Quindi, il decreto legge 6/2020 ed il successivo DPCM del 25 febbraio 2020 considerano l’emergenza Coronavirus come una circostanza …inevitabile e straordinaria verificatasi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che ha un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto….
La conseguenza è l’annullamento senza penali del pacchetto turistico/viaggio di istruzione.

Attenzione, però. Proviamo a fare un lavoro di interpretazione un po’ più “audace” ma in linea col detta-to di legge (art. 41 comma 4 del Codice del Turismo).
Il DPCM del 25 febbraio, dopo aver disposto la sospensione dei viaggi di istruzione fino al 15 marzo 2020, precisa che …quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, (Codice del Turismo, ndr) in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, tro-va applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera.
Considerando che l’art. 41 del Codice del turismo si riferisce alla possibilità di annullare senza penali un pacchetto turistico in determinate circostanze, l’attenzione di molti operatori si è focalizzata immediata-mente sul fatto che il richiamo a tale articolo significasse semplicemente la necessità di annullare senza penali.
Ad una lettura più attenta, vediamo però che questa ipotesi – l’annullamento senza penali – è prevista …in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione (...).
Potremmo quindi anche ipotizzare che, nello stabilire la sospensione delle gite e richiamando l’articolo 41 del Codice del Turismo, il legislatore abbia voluto sì pensare ad un annullamento senza penali, ma anche a circoscrivere la zona dell’annullamento (intesa come destinazione) a quei luoghi in cui si è effettivamente verificata la …circostanza inevitabile e straordinaria… che incide sull'esecuzione del pacchetto.
Quindi, per quello che ci riguarda: se per circostanza inevitabile e straordinaria intendiamo il focolaio di una grave malattia (secondo l’interpretazione data dal Considerando n. 31 della Dir. Eu. 2302/2015), allo-ra è corretto pensare che i viaggi di istruzione sospesi siano solo quelli che hanno come destinazione le “zone rosse” (focolaio di una grave malattia) o che da qui partono (in virtù del divieto imposto di allontanarsi da tali luoghi).
Ne deriva che, in base a questa interpretazione, i viaggi di istruzione cancellabili senza penali sarebbero solo quelli che hanno come destinazione un luogo circoscritto nella “zona rossa”, ovvero uno dei comuni individuati dal DPCM del 23 febbraio 2020 (o un comune nelle immediate vicinanze), oltre a quelli i cui studenti hanno come luogo di partenza un comune della “zona rossa” (ma qui il richiamo all’art. 41 non c’entra).

Quindi, come agenzia di viaggi, devo annullare il viaggio di istruzione e rimborsare le scuole?

Si, allo stato questo è quanto disposto dal D.L. 6/2020 e dal MIUR, in base alle richiamate norme del Codice del Turismo.
Il comma 6 dell’art. 41 del Codice del turismo prevede che L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 (…) senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.

Come devono comportarsi le agenzie di viaggi verso i fornitori? (vettori aerei, alberghi, guide, ristoranti, ecc…)

Il comma 6 dell’art. 41 del Codice del turismo prevede che Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
Questo vuol dire che in caso di annullamento del pacchetto turistico, anche i contratti che sono stati stipulati dalle agenzie con vettori, alberghi ed altri servizi sono risolti ed obbligheranno i singoli fornitori a rifondere le agenzie.

Cosa succede se i fornitori delle agenzie sono esteri? (pensiamo a gite a Parigi, Barcellona, Bruxelles…)

Qui la situazione è più critica, perché le norme sul diritto internazionale privato stabiliscono che in caso di contratti tra soggetti di Paesi diversi, per quanto riguarda la fornitura di servizi, si applica la legge del Paese in cui risiede il soggetto fornitore.

Cosa accade per quanto riguarda i vettori aerei?

L’art. 945 del Codice della Navigazione prevede che Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento.
Non c’è dubbio, quindi, che anche il contratto con il vettore aereo è risolto e che il vettore (anche treni e traghetti) deve rimborsare il prezzo del biglietto.

Cosa succede per i viaggi di istruzione con partenza successiva al 15 marzo 2020?

Ad oggi, 27 febbraio 2020, i viaggi di istruzione sono sospesi fino al 15 marzo 2020.
In attesa di ulteriori decisioni da parte del nostro Governo, quindi, non è possibile annullare i viaggi con partenza successiva al 15 marzo o, meglio, sarà possibile farlo, ma corrispondendo le penali previste al momento della cancellazione.
Chiediamo, quindi, se possibile, di avere pazienza e di non cancellare viaggi di istruzione con eccessivo anticipo e che magari non saranno soggetti ai provvedimenti già presi.

Cosa succede per i pacchetti turistici (non viaggi di istruzione) verso Paesi che, ad oggi, non accettano provenienze dallo Stato Italiano?

Con riferimento ai pacchetti turistici organizzati verso Paesi che, ad oggi, non accettano provenienze dallo Stato Italiano, è possibile comunicare l’intenzione di cancellare la partenza, ottenendo il rimborso di quanto pagato.
Quanto detto, è però possibile per i viaggi che siano programmati a ridosso di questo attuale periodo (fatte salve diverse indicazioni - sui tempi - del Paese di destinazione).
Per partenze programmate a distanza (aprile, maggio, giugno 2020 ad esempio) le eventuali cancellazioni saranno soggette alle penali di legge, non sussistendo ad oggi alcuna certezza (né ragionevolezza) circa il fatto che i divieti ad oggi imposti dalle Autorità dureranno per così lungo tempo.

E se il cliente ha versato un acconto, ma si rifiuta di versare il saldo o un secondo acconto?

Per coloro che hanno provveduto al versamento dell’acconto in sede di prenotazione e che si trovano in questo periodo a dover versare un secondo acconto o il saldo del viaggio, sarà necessario rispettare i tempi di pagamento.
In caso contrario il viaggio sarà cancellato con l’applicazione delle penali.

Nota Bene: È palese che per le AdV organizzatrici si prospettano importanti difficoltà dovute all'obbligo (discutibile) di rimborsare somme non ancora incassate o già pagate ai fornitori di servizi che, siamo certi, seppure obbligati a rimborsare le somme già ricevute in acconto/saldo, faranno resistenza; prevediamo quindi un inevitabile braccio di ferro volto al recupero delle somme.
Noi faremo del nostro meglio per implementare le informazioni scrivendo alle Istituzioni competenti per ottenere chiarimenti e, dove possibile, certezze. Restiamo a disposizione, pregandovi di non porre più volte le stesse domande alle quali stiamo dando risposta.

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