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IL FONDO DI GARANZIA

Il fondo di garanzia, questo sconosciuto...

Ancora oggi, a distanza di cinque anni dall’introduzione dell’obbligo per le agenzie di viaggio e i tour operator di dotarsi di fondo o idonea garanzia a copertura del rischio di fallimento, molti operatori non sono in regola. Oltre a raccogliere stupore sull’obbligatorietà, riceviamo richieste di chiarimenti su cos’è, come funziona e molte altre curiosità, anche da agenzie con anni di attività alle spalle.

Il fondo copre i rischi d’insolvenza e fallimento delle agenzie di viaggio e dei tour operator, così come previsto e richiesto dall’art. 47, comma 2, del Codice del Turismo, modificato dal D. Lgs. n. 62 del 21/05/2018.

Gli intermediari e gli organizzatori di viaggi stabiliti sul territorio nazionale hanno l’obbligo di vendere pacchetti turistici assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie, che prevedano, in caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e per il rientro immediato del turista. Tali finalità possono essere perseguite anche tramite costituzione di un apposito fondo, eventualmente riassicurato.

È obbligata anche l’agenzia che venda esclusivamente pacchetti acquistati da tour operator, escludendo qualsiasi forma di organizzazione (mera intermediazione).

La copertura prevista dal fondo si attiva in caso d’insolvenza o di fallimento dell’assicurato che determini l’impossibilità totale di usufruire dei servizi acquistati e compresi nel pacchetto turistico oggetto del contratto di viaggio: al viaggiatore viene indennizzata una somma pari all’importo da questi versato all’agenzia per l’acquisto del pacchetto turistico stesso. Sarà onere del viaggiatore comprovare tramite apposita documentazione, fiscale (ricevuta, fattura ecc.) e contrattuale (contratto di viaggio) l’ammontare delle somme effettivamente versate all’agenzia e la conclusione del contratto di acquisto di pacchetto turistico. La garanzia opera con riferimento ai soli contratti di vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, come definiti dall’art. 33 del D. Lgs. 79/2011.

Qualora l’intermediario cadesse in una situazione di insolvenza dopo aver riscosso somme dal viaggiatore ma prima di averle corrisposte all’organizzatore, il risarcimento dovuto al viaggiatore graverà sul fondo dell’AdV e non su quello dell’organizzatore.

Il fondo NON copre se, nell’ambito di un pacchetto organizzato dall’AdV assicurato, fallisce un operatore della filiera (vettore, albergo).

Il premio annuale viene calcolato sulla somma totale dei pacchetti venduti nel corso dell’anno precedente, sia organizzati da un T.O. sia in proprio, in regime 74 ter.

Il fondo effettua i rimborsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, che deve essere corredata da: contratto di acquisto del pacchetto turistico sottoscritto dalle parti, completo delle Condizioni generali, copia della ricevuta del versamento.

Attenzione! Non è sufficiente che l’AdV si rifiuti di rimborsare il cliente per attribuirgli uno stato di insolvenza: l’insolvenza è incapacità patrimoniale dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni - condizione che precede la dichiarazione di fallimento – e corrisponde alla cessazione di ogni attività nonché alla chiusura dell’esercizio.

Non solo. Nel caso in cui si concretizzi una condotta fraudolenta da parte dell’assicurato che intenda operare una truffa, il fondo NON attiverà alcun rimborso!

Tantomeno è onere del fondo rimborsare alcun voucher. Il contratto originario da cui ha derivazione un buono è di fatto risolto al momento della cancellazione: pertanto, trattandosi di una nuova e diversa obbligazione rispetto a quella pattizia sorta in virtù del contratto di compravendita del pacchetto turistico – coperta, quella sì, con le opportune condizioni, dal fondo – nessun rimborso si ritiene dovuto.

Infine, è da sottolineare che la mancata assistenza da polizze assicurative in caso di insolvenza, espone i soggetti contravvenenti alle disposizioni di legge a vedersi comminare le sanzioni previste dall’art.51 – septies, comma 1 c) , ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 Euro a 20.000,00 – nonché l’eventuale sanzione accessoria prevista dal comma 5), ovvero la sospensione dall’esercizio dell’attività da quindici giorni a tre mesi, e , in caso di reiterazione, la cessazione dell’attività.

Siate accorti, non conviene farsi trovare scoperti!

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