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IL DIRETTORE TECNICO DELL’AGENZIA DI VIAGGIO

La figura del Direttore Tecnico è un mosaico di normative regionali e provinciali di difficile lettura.

Per aprire un’agenzia di viaggi è necessario essere Direttore Tecnico o, in alternativa, disporre della collaborazione di un DT abilitato che si occupi di sovraintendere l’agenzia. Tale professione è prevista dall’art. 20 del codice del turismo, il quale rinvia al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato, il compito di fissare i requisiti soggettivi e professionali necessari per l’esercizio della professione.

Nonostante tale figura svolga compiti di grande rilevanza per l’agenzia, per molto tempo lo Stato ha scelto di rimanere in silenzio, lasciando largo margine di autonomia alle Regioni, le quali hanno però dato vita ad una disciplina completamente disomogenea. È solo nel 2021 che il legislatore decide di attuare l’art. 20 del c.t., regolando i requisiti professionali e soggettivi attraverso il Decreto Ministeriale n.1432 del 5 agosto 2021.  Restano, tuttavia, alcune lacune normative, lasciando scoperte tematiche di grande rilievo tra le quali: l’esclusività, la continuità, la formazione obbligatoria e il registro regionale.

Questi ambiti finiscono per rientrare sotto l’alveo della regolamentazione regionale e provinciale, generando non pochi equivoci e contraddizioni. In alcune regioni (ad esempio: Liguria, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo) viene previsto esplicitamente il vincolo di esclusività dell’esercizio della professione, vincolo che consente di prevenire ed arginare quelle situazioni in cui il DT “presta il nome” a più agenzie presenti su territorio regionale, non riuscendo - di facto - a compiere le attività di controllo, gestione, direzione e sorveglianza che il ruolo che ricopre richiede.

Abbiamo poi regioni (Piemonte, Calabria, Campania) che, non prevedendo alcun vincolo, lasciano al direttore tecnico la piena facoltà di esercitare la sua attività presso un numero illimitato di agenzie, creando quindi un fattore discriminante tra possessori del medesimo titolo ma operanti in regioni diverse.

Un altro esempio di disparità di trattamento prevista dalla normativa regionale, è il quadro normativo della Lombardia. Fino al 2021, in tema di esclusività e di registro dei direttori tecnici era prevista una normativa precisa e dettagliata. La situazione normativa subisce un drastico rovesciamento quando, con la LR 16/12/2021, si abroga il registro dei direttori tecnici e con DGR XI n. XI/6185 del 28/03/2022 si vincolano all’esclusività SOLO coloro che sono stati registrati nell’ultimo elenco regionale approvato con d.d.g n.11616 del 31/08/2021, mentre - come espressamente indicato nelle successive “Ulteriori informazioni su agenzie di viaggio e direttori tecnici” pubblicato dalla Regione – i Direttori Tecnici abilitati secondo la nuova delibera della giunta regionale, sono liberi da tale obbligo, potendo esercitare la propria professione in più agenzie contemporaneamente. Si regola così, in maniera completamente diversa attività equipollenti, realizzando un’altra violazione del principio di uguaglianza, regolato dall’art. 3 della Costituzione.

Anche sul fronte della formazione, le Regioni prevedono modalità di accesso alla professione molto diversificate: il DM del 5 agosto 2021 prevede 3 possibili modalità di abilitazione: accertamento dei requisiti professionali e soggettivi indicati dalla stessa normativa, esame di abilitazione, corsi di formazione. Questi ultimi, sono previsti come facoltativi, rimettendo alle Regioni la previsione della disciplina di dettaglio per attuare tali percorsi formativi.  Molte Regioni (non tutte, ad esempio il Piemonte ha previsto una disciplina di dettaglio sui corsi di formazione di 600 ore), hanno optato per il rilascio dell’abilitazione tramite accertamento dei titoli di studio/competenze delle materie turistiche previste a livello nazionale, lasciando lettera morta la previsione sui corsi di formazione.

La Direzione Tecnica di un'agenzia di viaggi, in definitiva, dovrebbe, a nostro avviso, essere affidata unicamente ad un Direttore che, oltre ad essere iscritto in un Registro Nazionale, sia obbligato su tutto il territorio nazionale in maniera OMOGENEA, ad assicurare presenza continuativa ed esclusiva all'interno di UNA SOLA agenzia al fine di garantire concretamente il corretto operato dell’agenzia verso i viaggiatori, i terzi e, anche, verso i collaboratori.

 Inoltre, è necessario che il Direttore Tecnico venga inquadrato secondo il CCNL - che, in relazione all'autonomia rappresentativa, attribuisce la qualifica di dirigente o impiegato direttivo – o, in alternativa, con idoneo contratto che garantisca una retribuzione commisurata alla funzione che ricopre e, comunque, non inferiore a quanto indicato dai CCNL.

 Quanto sopra eviterebbe situazioni in cui il Direttore Tecnico viene trasformato semplicemente in un “nome” da prendere in affitto con le più diverse forme di pagamento, ma nessuna di esse regolare. E questo si trasforma in una palese violazione del concetto che è alla base di questa figura professionale, in concorrenza sleale a danno delle agenzie che operano regolarmente nonché – non dimentichiamolo – in un indebito arricchimento a danno dello Stato.

 Confidiamo quindi che lo Stato decida di prendere le redini di una normativa che, secondo art. 117 della Costituzione, rientra nella materia delle competenze concorrenti e come tale, debba essere regolata in tutte le sue parti dal legislatore, lasciando alle singole regioni unicamente la disciplina di dettaglio e di attuazione.

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