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CONSULENTE DI VIAGGIO: DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI.

Professioni a confronto: abbiamo già affrontato il tema del Consulente di Viaggio, una figura che il Legislatore non ha inquadrato nell’ordinamento.

L’unico richiamo normativo che troviamo nell’ordinamento fa capo alla Regione Lombardia, la quale inserisce il Consulente di Viaggio (leggi "Il consulente di viaggio: lo stratagemma della denominazione.") nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) definendolo come: “colui che promuove pacchetti turistici dell’agenzia affidante”. Ma ATTENZIONE: la Regione non ha regolato una nuova figura professionale, perché come ben sappiamo la materia delle “professioni” è di competenza concorrente, la sua regolamentazione viene quindi affidata allo Stato (come ci dice il Titolo V della Costituzione all’art.117). La competenza della Regione in materia, viene quindi circoscritta alla mera disciplina di dettaglio.

L’attività che questo soggetto svolge, secondo questo richiamo normativo, è quella di “promozione” di un servizio. Nei fatti però, non avendo una normativa specifica che lo regoli, i compiti che esso assume, oscillano tra la promozione, la vendita presso abitazione del consumatore e la mera raccolta di nominativi che verranno trasmessi all’agenzia. Qui, viene spontanea una domanda:

quando facciamo riferimento al Consulente di Viaggio, parliamo di una figura a sé o semplicemente di un modo diverso di definire un’attività che, nel nostro ordinamento, è già ben inquadrata ed esercitata da altre figure?

Premettendo che nel diritto del lavoro ciò che viene valutato, per configurare una prestazione lavorativa in una determinata “professione”, è la mansione che il soggetto concretamente svolge, a quali altre qualificazioni professionali possiamo congiungere questa figura? E quali sono i limiti e i confini che esse devono rispettare?

Scopriamolo insieme.

Troviamo tre figure che, per il tipo di rapporto che instaurano con l’impresa affidante, possono essere equiparate alle attività che il “Consulente di Viaggio” in concreto svolge, in particolare: il Procacciatore d’affari, l’Agente di commercio e l’Incaricato alla vendita a domicilio.

Partiamo dal Procacciatore d’affari, la figura atipica, nata dalla prassi, il cui compito è quello di raccogliere clientela da trasmettere all’agenzia (in questo caso il soggetto mandante), in cambio di un corrispettivo che viene deciso di comune accordo tra le parti. Quali sono gli elementi che lo contraddistinguono? Innanzitutto esegue la sua prestazione in maniera occasionale, senza vincolo di stabilità e in via del tutto episodica, ciò significa che la prestazione dipende esclusivamente dalla sua iniziativa, decidendo se trovare o meno clienti da portare all’agenzia; in secondo luogo, non può essere sottoposto ad alcun vincolo di esclusività ed essere legato al risultato del rapporto tra cliente e mandante, ciò significa che, anche qualora i clienti che lui stesso ha “procacciato” non stipulino il contratto con l’agenzia affidante, poco importa, perché il procacciatore ha già eseguito il suo compito, il quale - come accennato - si limita alla mera raccolta di clienti e per quello dovrà essere pagato. Infine non può operare all’interno dell’agenzia, in nessun caso.

Passando all’Agente di commercio, dobbiamo subito specificare quali sono gli elementi che lo distinguono dal procacciatore. In prima battuta è una figura professionale tipica, riconosciuta dall’ordinamento, la quale si caratterizza per il fatto di “promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate” e per i vincoli di stabilità e esclusività a cui deve sottoporsi rispetto all’impresa affidante. Viene retribuito a risultato, in base al numero di contratti conclusi o al volume di fatturato conseguito e deve rispettare le istruzioni ricevute dal preponente. Svolge quindi quella famosa attività di “promozione di un contratto” (o pacchetto turistico), di cui fa cenno la normativa regionale sopra citata, ma nel fare questo, vengono posti dei limiti di esclusività, stabilità e assunzione del rischio del risultato che il consulente di viaggio, il quale esercita la medesima mansione, non rispetta.

Ed infine, parliamo dell’Incaricato alla vendita a domicilio, soggetto che può essere lavoratore autonomo o dipendente, in base a come si concretizza il rapporto di lavoro tra l’incaricato e l’impresa che gli affida gli obbiettivi da raggiungere. Esso ha il compito di promuovere direttamente o indirettamente la vendita di un prodotto/servizio per conto dell’impresa affidante. Questa promozione avviene presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova. Qualora il consulente decida, in accordo con l’agenzia, di promuovere il pacchetto turistico al domicilio del consumatore, questo rientrerebbe in tale tipologia di professione. Ma anche in questo caso, i vincoli che “venditore a porta a porta” (e l’impresa che lo assume) deve rispettare, non sono però rispettati dal consulente che, in accordo con la sua agenzia, di fatto realizza la medesima attività di promozione a domicilio. I vincoli che il “venditore porta a porta” e/o l’agenzia per cui opera devono rispettare sono:

  • obbligo in capo all’agenzia di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza l’elenco degli incaricati di cui si avvale;
  • obbligo per essa di rilasciare un tesserino di riconoscimento che i venditori dovranno esporre durante le operazioni di vendita;
  • un limite massimo di reddito annuo pari a 5000 euro.

Abbiamo quindi inquadrato i tre profili che il legislatore ha ben delineato nel nostro ordinamento. Per spiegare come funziona la qualificazione con cui viene chiamata una determinata professione, può essere utile una similitudine: la scelta del nome della mansione esercitata, è infatti assimilabile alla scelta di un vestito. Quel vestito riveste un soggetto che ha determinate forme e caratteristiche. La denominazione diventa “stretta”, se il soggetto svolge mansioni diverse da quelle indicate dalla normativa e perciò, solo in questi casi, è bene trovare un altro vestito/qualificazione da affidare al nostro soggetto. Qualora il soggetto svolgesse mansioni non coperte da alcuna qualificazione, il legislatore potrà dar vita ad una nuova professione, delimitandola e descrivendone le caratteristiche.  Attenzione però, proprio come nel mondo della moda, capita che certi soggetti decidano di uscire dagli schemi, creando un vestito identico ad altri già esistenti e cambiandone semplicemente il colore. Ed è proprio quello che succede col nostro consulente di viaggio, una figura che svolge mansioni già regolate dal nostro ordinamento attraverso altre tipologie di professioni, prevista per fuori uscire dai limiti e dagli schemi che invece procacciatore, incaricato di vendita a domicilio e agente di commercio devono rispettare, pur realizzando la medesima prestazione.

Riportate le nostre osservazioni, vi lasciamo con questi quesiti: se per le attività di promozione, promozione a domicilio e raccolta di clientela, già esiste una normativa o una definizione di fatto (nel caso del procacciatore), perché si è ritenuto necessario dare un altro nome a chi, in base all’accordo che ha con la propria agenzia affidante, realizza le stesse attività? Forse per poter agire in totale libertà, senza rispettare gli obblighi previsti? E se così fosse, è giusto ritenere che in un sistema caratterizzato dal principio di uguaglianza, due soggetti che operino in maniera identica, vengano poi trattati diversamente?

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