Per garantire la massima chiarezza operativa e legale sono state emanate, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle linee guida per coordinare l’istituto dei pacchetti turistici e servizi turistici collegati (disciplinati dal d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, Codice del Turismo) con l’uso a fini commerciali delle unità da diporto (disciplinato dal d.lgs. 18 luglio 2005 n. 171).
Queste linee guida sono fondamentali per comprendere esattamente il ruolo e le responsabilità delle agenzie in questo specifico contesto.
Il Ruolo dell'agenzia di viaggio nell'offerta nautica
Il Codice della Nautica da Diporto (d.lgs. n. 171 del 2005) regola l'utilizzo delle "unità da diporto" per scopi commerciali, consentendolo tramite contratti di locazione o noleggio previsti dagli articoli successivi (artt. 42-49-bis).
Nel contesto dell’attività delle agenzie, “l’offerta commerciale di unità da diporto” è emersa come uno dei servizi turistici che vengono frequentemente inseriti nei pacchetti organizzati da agenzie e t.o.
Il punto cruciale per gli agenti di viaggio, nel caso in cui costruiscano un pacchetto turistico all’interno del quale è compreso il noleggio di un’imbarcazione, consiste nel fatto che l’agente di viaggi deve semplicemente acquisire il noleggio dell’imbarcazione da un armatore “fornitore” (e non gestire essa stessa la navigazione, in quanto di rientrerebbe nella disciplina del Codice della Nautica da Diporto, con l’obbligo di attenersi al relativo regime autorizzativo).
La disciplina di un viaggio, in cui sia incluso il noleggio di una imbarcazione da un armatore, rientra quindi nell’ambito del Codice del turismo (e non Codice della Nautica da Diporto) e tale viaggio deve essere considerato pacchetto turistico.
Perché ciò avvenga, l'agenzia non deve assumere in proprio, in alcun modo, l’esercizio della navigazione e le inerenti responsabilità. L'esclusione dal Codice della Nautica è giustificata dal fatto che l'attività non attiene all'esercizio di attività di navigazione, presupposto per l'eventuale esercizio abusivo di attività commerciali sull’unità da diporto.
In sintesi: l'agenzia non è responsabile della navigazione, ma resta inteso che la regolazione dei rapporti tra l'armatore/proprietario e il fruitore della barca è comunque retta dal Codice della Nautica da Diporto per quanto riguarda l’utilizzo a scopi commerciali delle unità da diporto.
Un’altra fattispecie importante riguarda il caso in cui ci si avvalga di un soggetto terzo, munito di titolo professionale, per una prestazione di supporto e collaborazione nell'esercizio della navigazione (ad esempio uno skipper): in questo caso è fondamentale che l’agenzia di viaggi abbia un contratto (diretto con lo skipper o con l’armatore) per la disciplina di questo servizio.
Al fine di agevolare i controlli rituali svolti dalle Autorità di polizia sulle unità da diporto in navigazione, è indispensabile che le modalità di utilizzazione dell’imbarcazione emergano con chiarezza dalla documentazione di bordo.
Questo include certamente il contratto di pacchetto turistico e i contratti di collaborazione professionale stipulati con l’eventuale terzo soggetto, incaricato del supporto alla navigazione.
Mantenere una documentazione trasparente e chiara non solo è un obbligo, ma un elemento essenziale per la fluidità delle operazioni turistiche nautiche che offrite ai vostri clienti.









