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IL CONSULENTE DI VIAGGIO: LO STRATAGEMMA DELLA DENOMINAZIONE.

La più comune figura “professionale” che, di professionale, purtroppo non ha nulla.

Verso la fine degli anni 90 e l’inizio del nuovo secolo, nel mondo turistico prese piede una nuova figura professionale: il Consulente di Viaggio, di cui oggi si ritorna a parlare per via della sua diffusione e della profonda trasformazione che ha subito nel corso degli anni.

Innanzitutto, chi è il Consulente di Viaggio?

Giuridicamente la figura del Consulente di Viaggio rientrerebbe nell’articolo 2222 del codice civile, il quale, disciplinando il Contratto d’opera, prevede “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”. Esso è quindi, un procacciatore d’affari, nato nella prassi, il cui compito è quello di raccogliere clienti per le imprese mandanti. Essendo un intermediario, si occupa di promuovere i servizi e i pacchetti organizzati e venduti da Tour Operator e Agenzie di Viaggio con cui, lo stesso consulente, ha stretto un rapporto di collaborazione. A differenza dell’Agente di Viaggio, il Consulente non ha un incarico stabile e duraturo, ma opera occasionalmente e in maniera non esclusiva. La sua attività di assistenza al cliente si conclude dal momento in cui il viaggiatore decide di stipulare il contratto di pacchetto turistico. Dalla stipula del contratto, all’esecuzione del viaggio, la competenza spetta all’agenzia con cui il consulente ha stretto il patto di collaborazione. Il Consulente di Viaggio non opera in autonomia sul mercato, è necessario un costante coordinamento con l’agenzia (o agenzie) mandante. Non potendo direttamente vendere servizi e pacchetti turistici, la sua attività di intermediatore verrà retribuita esclusivamente dall’agenzia affidante.

Con lo sviluppo della digitalizzazione il Consulente di Viaggio ha iniziato ad operare online, dando vita a propri siti web, per rendere più rapida ed efficace la ricerca di nuovi clienti e la promozione dei pacchetti e servii turistici delle Agenzie mandanti. Negli ultimi anni però, ha iniziato a subire delle “alterazioni”. In mezzo ai consulenti di viaggio-procacciatori d’affari ben identificati, che operano sul mercato collaborando con le agenzie, senza uscire dai confini delle attività di loro competenza e che si prestano ai clienti come “intermediatori”, trovano posto alcuni consulenti che, sul proprio sito web, decidono di utilizzare denominazioni ingannevoli (esempio fittizio “Viaggio da sogno travel&consulting”) o denominazioni simili a quelle delle Agenzie di Viaggio con cui collaborano, col fine di attirare l’attenzione di clienti che, ignari di star pattuendo con un mero procacciatore , finiscono per stipulare con essi pacchetti turistici, venendo così privati di ogni tutela.

Tali comportamenti, assunti tal volta da alcuni Consulenti di Viaggio, sono da ritenersi esercizio abusivo di attività commerciale. Essi non offrono alcuna garanzia ai viaggiatori che, inconsapevoli, si affidano a soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge per operare in autonomia sul mercato, vendendo e organizzando viaggi. Le stesse Agenzie che permettono questi atteggiamenti, rischiano di subire gravi conseguenze economiche, dovendo successivamente rispondere degli eventuali danni patiti dai viaggiatori. L’utilizzo di una denominazione ingannevole o simile a quella di altre Agenzie di Viaggio, può indurre il cliente in uno stato di confusione tale da ricondursi ad un atto di “concorrenza sleale” come regolato dall’art. 2598 cc.:

“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1)          usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di concorrente”.

 In questo specchio di denominazioni, lo Stato prosegue nel silenzio, non disciplinando, in maniera specifica, una figura ormai ventennale. Per far sì che il consulente-procacciatore non finisca per sostituire de facto l’Agente di viaggio, il primo passo è quello di contrastare tali comportamenti, denunciando denominazioni ingannevoli presenti sui siti web di dubbia provenienza e altri atteggiamenti abusivi.

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