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FONDO DI GARANZIA? NO, GRAZIE.

AUTOTUTELA segnala da tempo, la totale inutilità di fatto del Fondo di Garanzia previsto dall'art. 100 del D. Lsg. 206/2005 - Codice del Consumo - e, purtroppo,  i fatti le danno ragione.  Probabilmente, il problema che il legislatore ha affrontato all'epoca del D.Lgs. che, ricordiamoci, trova origine nella disciplina comunitaria,  non possedeva le dimensioni attuali né, con uguale probabilità, il problema era conosciuto nelle sue reali dimensioni e nella sua dinamica.  Purtroppo, la crisi economico-finanziaria di questi anni ha evidenziato l'estrema fragilità del sistema di produzione-distribuzione del mercato turistico che, oggi, impone una conoscenza approfondita del medesimo e un forte pragmatismo.

E' innanzitutto necessario prendere coscienza di una realtà, ovvero dell'impossibilità dello Stato a fare da garante, pena l'ulteriore figuraccia dei governanti che si trovano a rassicurare - senza fondamento e senza alcuno strumento per fronteggiare il problema  - l'opinione pubblica.

Inoltre, i problemi di gestione e controllo del mercato sono esacerbati dall'estrema frammentarietà delle norme applicabili, diverse da regione a regione e interpretate, ancora diversamente, da provincia a provincia. Tuttavia, a parere nostro, è bene dotarsi di una buona dose di pragmatismo e spogliarsi delle bandiere che fino ad oggi sono state sventolate a vuoto.  La proposta che AUTOTUTELA, di concerto con TurConsumatori, intende avanzare, si sostanzia in poche righe di dettato normativo che prendono le mosse da norme gia esistenti.

Infatti, l'art. 89 della L. della Regione Lombardia n. 15/2007 dispone che:

1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima del rilascio della autorizzazione, polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal D.Lgs. n. 206/2005 riguardo ai circuiti «tutto compreso».

2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all’utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell’agenzia di viaggio e turismo.

3. L’agenzia invia annualmente alla provincia competente per territorio la documentazione comprovante l’avvenuta copertura assicurativa dell’attività autorizzata. 

Prendendo le mosse da questo dato normativo si potrà ipotizzare che, per l’esercizio di attività legata al turismo, sia essa agenzia di viaggio, tour operator, vettore o altro, l’assicurazione richiesta potrebbe non essere soltanto quella di cui alla convenzione di Bruxelles ma, in maniera più completa, una polizza atta a garantire il consumatore del preciso adempimento degli obblighi assunti, come richiede la norma sopra citata

Di conseguenza, se le prestazioni al consumatore sono garantite dalla polizza assicurativa, appare del tutto inutile ricorrere al Fondo di Garanzia che tornerebbe ad essere l’importantissimo strumento di tutela ipotizzato dal legislatore.

Tuttavia, l’esperienza processuale suggerisce un altro passaggio che dovrebbe integrare il dato normativo che riguarda la risarcibilità diretta da parte del compagnia assicuratrice a favore del viaggiatore.

Se, dunque, ciascun operatore fosse dotato di una polizza, così come richiesta dalla Regione Lombardia, che non si limiti alla copertura di cui alla CCV, e se venisse consentito al consumatore l’azione diretta nei confronti delle assicurazioni, si verrebbero ad ingenerare effetti benefici  a catena, con conseguenze rivoluzionarie:

  1. innanzitutto, la mancanza di detta polizza impedirebbe ai tour operator o agenti di viaggio non “solidi” di entrare nel mercato
  2. il consumatore avrebbe la possibilità di rivolgersi all’operatore, o all’agenzia, chiamando in giudizio anche la compagnia assicuratrice
  3. l’eccessiva “sinistrosità” da parte dell’operatore, o dell’agenzia, legittimerebbe la compagnia assicuratrice a non rinnovare la polizza, ripulendo così il mercato da quei soggetti impossibilitati a garantire la propria professionalità verso i propri clienti;
  4. il fondo di garanzia non avrebbe più alcuna ragione di esistere nella forma attuale.

Se questo tipo di garanzia, che in realtà in molti campi è già a regime, dovesse essere estesa a vettori, albergatori e a tutto il mercato turistico, si otterrebbe il risultato di metterlo in sicurezza senza costi pubblici, affidando al privato (leggasi Compagnie Assicuratrici) il giudizio di affidabilità nei confronti dell’operatore.

Queste considerazioni, che a prima vista possono sembrare rivoluzionarie (nel bene o nel male) in realtà sono in gran parte previste dalle varie norme che regolano i singoli settori di cui i mercato del turismo si compone e l’intervento legislativo servirebbe a coordinare le varie discipline e ad integrarle dove occorre.

Tuttavia, l’anello debole di questo sistema, come spesso Autotutela ha potuto constatare, rimane l’azione di vigilanza e controllo che, per sua natura e vicinanza al territorio, non può che essere esercitata dalle Province.

 Avv.to FABRIZIO STEFANELLI - Ufficio Legale di Autotutela

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