In seguito alla grave crisi apertasi dal 28 febbraio in Medio Oriente, con l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran e la reazione iraniana, gli Emirati Arabi hanno deciso la chiusura dello spazio aereo nella zona, coinvolgendo, in particolare, l’aeroporto di Dubai, fondamentale scalo internazionale per raggiungere non solo gli Emirati Arabi, quale destinazione di un viaggio, ma nodo di interscambio per raggiungere altre mete in tutto il mondo.
Con riferimento al lavoro delle agenzie di viaggio, che siano intermediarie o organizzatrici, si apre quindi una fase complicata, nella quale i clienti – comprensibilmente spaventati – chiedono risposte.
Facciamo un po’ di chiarezza, rispondendo a poche brevi FAQ.
- Sono intermediario nella vendita di un pacchetto turistico, che può subire conseguenze dalla crisi in atto (cancellazione partenza, modifica programma, ecc…). Cosa devo fare?
Se la tua agenzia è intermediaria nella vendita di un pacchetto turistico organizzato da un tour operator, non ci sono per te responsabilità circa la riprotezione o il rimborso ai clienti.
Compito dell’agenzia intermediaria è quello di riportare in maniera precisa e tempestiva le informazioni che vengono diramate dal tour operator, che avrà il dovere di rimborsare (se previsto dalla norma) i viaggiatori per il pacchetto non eseguito, in base ai criteri che vedremo in seguito.
Se i tuoi clienti devono partire in questi giorni, pertanto, fai riferimento alle informazioni che ti verranno fornite dal tour operator (e inoltrale al tuo cliente) e a quelle diramate dalla Farnesina tramite il sito www.viaggiaresicuri.it.
- Ho venduto ad un gruppo / cliente un pacchetto turistico con destinazione Dubai / Abu Dhabi o altre destinazioni interessate dalla chiusura dello spazio aereo, come mi devo comportare?
La chiusura dello spazio aereo nel luogo di destinazione del viaggio e, quindi, la relativa cancellazione di tutti i voli da e per la destinazione, integrano la situazione descritta dall’art. 41, comma 4 del Codice del Turismo ovvero, le ormai note “circostanze inevitabili e straordinarie” che si verificano nel luogo di destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sulla sua esecuzione.
In questo caso, il Codice del turismo prevede che il viaggiatore debba essere rimborsato delle somme spese per l’acquisto del pacchetto, entro 14 giorni dal recesso.
Il rimborso dovrà essere effettuato dall’organizzatore (non dall’agenzia intermediaria) che potrà naturalmente pretendere dai vettori il rimborso del costo dei voli non operati e dei servizi a terra non fruiti.
Non spettano al viaggiatore rimborsi supplementari (danno da vacanza rovinata, ecc…)
- Ho venduto ad un gruppo / cliente un pacchetto turistico con scalo a Dubai / Abu Dhabi o altre destinazioni interessate dalla chiusura dello spazio aereo, ma destinazione diversa e lontana dalle zone interessate dalla chiusura dello spazio aereo, come mi devo comportare?
Questo caso rientra nell’art. 41, comma 5, lettera b) del Codice del Turismo, ovvero il caso in cui l’organizzatore non possa eseguire il contratto di pacchetto turistico a causa di generiche “circostanze inevitabili e straordinarie”.
È evidente che l’impossibilità di raggiungere la destinazione dello scalo aereo non consentirà neppure di raggiungere la meta finale.
Anche in questo caso, il Codice del turismo prevede che il viaggiatore debba essere rimborsato delle somme spese per l’acquisto del pacchetto, entro 14 giorni dal recesso.
Il rimborso dovrà essere effettuato dall’organizzatore (non dall’agenzia intermediaria) che potrà naturalmente pretendere dai vettori il rimborso dei voli non operati, cercando di trattare con i fornitori dei servizi previsti nella destinazione finale, per ottenere il rimborso dei servizi che, seppure disponibili, non erano evidentemente “raggiungibili” dal viaggiatore.
Non spettano al viaggiatore rimborsi supplementari (danno da vacanza rovinata, ecc…)
- Ho venduto ad un gruppo / cliente un pacchetto turistico con destinazione o scalo a Dubai / Abu Dhabi o altre destinazioni interessate oggi dalla chiusura dello spazio aereo o con altra e diversa destinazione e partenza tra uno o più mesi. Il cliente è spaventato e non vuole più partire, ha diritto al rimborso?
Il diritto del cliente a pretendere (sempre dall’organizzatore) il rimborso di un pacchetto turistico cancellato spetta nel caso in cui la circostanza straordinaria si attuale o riguardi la destinazione del viaggio.
Se il cliente vuole annullare un pacchetto turistico in partenza fra molto tempo (e per il quale quindi non si hanno oggi indicazioni di nessun tipo) o con una destinazione che non è in nessun modo interessata dagli eventi bellicosi di questi giorni, la cancellazione sarà sottoposta al pagamento delle penali di annullamento, come da contratto.
La “paura di partire” non può dare diritto ad alcun rimborso, conviene quindi aspettare, per capire se vi possano essere in prossimità della partenza comunicazioni ufficiali da parte della Farnesina, sconsigli o eventi che impediscano effettivamente lo svolgimento del viaggio.
📌 CANCELLAZIONE PACCHETTO TURISTICO
1️⃣ CASO A: Presenza di circostanze eccezionali e inevitabili nel Paese di destinazione
🔎 Cosa si intende per circostanze eccezionali?
Eventi:
- imprevedibili e inevitabili
- fuori dal controllo del viaggiatore o dell’organizzatore
- che incidono in modo significativo sull’esecuzione del pacchetto
📍 Esempi:
- guerre o instabilità politica
- attentati terroristici
- gravi problemi di sicurezza
- calamità naturali (terremoti, uragani)
- epidemie gravi
- restrizioni ufficiali agli spostamenti
✅ Diritti del viaggiatore
- Può recedere senza pagare penali
- Ha diritto al rimborso integrale
- Il rimborso deve avvenire entro 14 giorni
- ❌ Non spetta risarcimento danni (perché l’evento non è imputabile all’organizzatore)
2️⃣ CASO B: Assenza di circostanze eccezionali nel Paese di destinazione
👉 Il viaggiatore può comunque recedere?
SÌ, ma con condizioni diverse.
💰 Conseguenze:
- Deve pagare una penale di cancellazione
- L’importo dipende da:
- momento del recesso
- condizioni generali di contratto
- eventuali costi già sostenuti dall’organizzatore










