CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Codice della navigazione - Art. 945 Impedimento del Passeggero

Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.
Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.
(Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo e secondo dell'articolo 454, in quanto compatibili.)

AIAV CODICE DELLA NAVIGAZIONE AEREA
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -il_salvagente

Articoli recenti

AIAV E BNESIM

Cos'è BNESIM Con oltre 500 Terabyte consumati dai nostri clienti in più di 200 paesi ogni mese, BNESIM è l'app che mantiene connessi viaggiatori, professionisti,...

CONVEGNO AIAV 2026 IN MONTENEGRO

Invitiamo 50 Agenti di Viaggio – uno per Agenzia – a partecipare al convegno, che si svolgerà in Montenegro dal 1° al 5 di...

IL MINISTRO MAZZI INCONTRA LE ASSOCIAZIONI

Si terrà oggi, nel pomeriggio, presso il Ministero del Turismo, il primo incontro tra il Ministro GIANMARCO MAZZI e i rappresentanti delle Associazioni del...