SI AL REGIME SPECIALE IVA ANCHE SENZA LA QUALIFICA DI AGENZIA DI VIAGGIO

Angela Cunzio responsabile servizi fiscali AIAVAd un primo impatto, il titolo può creare preoccupazione tra le imprese, ma cerchiamo di comprendere cosa ha stabilito la Corte di Giustizia UE con la sentenza di ieri, 10 settembre 2026, causa C-565/24.

La Corte di Giustizia UE ha esaminato il particolare caso di una società di diritto tedesco che organizzava escursioni in autobus (c.d. “viaggi caffè”) con la finalità di promuovere ai propri clienti i beni da essa commercializzati. In pratica, ciò che erano (e sono…) in Italia i c.d. “viaggi delle pentole”.

Nello specifico, la società acquistava servizi di trasporto per rivenderli in nome proprio ai suoi clienti, ricevendo un prezzo che copriva solo in parte i relativi costi. La formula commerciale era stata concepita in modo che la restante parte dei costi fosse coperta dagli introiti derivanti dalle vendite (del caffè).

In molti casi, i viaggi venivano offerti gratuitamente, anche in tal caso coprendo i costi con le cessioni effettuate.

Ritenendo applicabile il regime IVA ordinario, la società aveva detratto l’imposta assolta sui servizi di trasporto acquistati. Tuttavia, l’Amministrazione tributaria tedesca ha riconosciuto la detrazione soltanto quando le spese riguardavano servizi offerti gratuitamente. Negli altri casi, invece, ha negato il diritto, ritenendo le operazioni soggette al regime speciale delle agenzie di viaggio.

Nell’ambito di tale regime, infatti, la detrazione è preclusa del tutto, in quanto l’imposta viene applicata secondo il metodo “base da base”, ossia scorporando l’IVA dalla differenza tra l’importo a carico del viaggiatore e il costo effettivo sostenuto dal soggetto passivo per le prestazioni acquisite da terzi ed effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.

Ora, secondo i giudici, poiché la società acquistava servizi turistici presso terzi per venderli in nome proprio, le operazioni potevano ricondursi in linea di principio al regime speciale.

Non rileva, infatti, che esse siano rese all’interno di un unico Stato membro, né che il soggetto passivo non goda formalmente della qualifica di agenzia di viaggi e di organizzatore di itinerari turistici, in quanto il regime si applica anche a coloro che svolgono operazioni identiche o quantomeno comparabili a quelle delle agenzie, pur nell’ambito di un’altra attività.

Si esclude, inoltre, che i servizi di trasporto siano accessori alle vendite effettuate durante le escursioni. Si nota, infatti, che sebbene l’escursione avesse la finalità di incentivare i clienti agli acquisti, questi ultimi non erano affatto obbligatori, per cui il viaggio poteva costituire un fine a sé stante e non solo il mezzo per usufruire nelle migliori condizioni dell’offerta dei beni.

Peraltro, la valutazione sulla natura “autonoma” dei servizi non può essere inficiata dal fatto che il costo delle prestazioni risultava coperto sistematicamente dalle operazioni di vendita.

In definitiva, i legami tra prestazioni e cessioni non erano tali da impedire l’applicazione del regime speciale, né questo poteva essere limitato in funzione dello scopo del viaggio o dai risultati delle operazioni di cui trattasi.

Escluso il rimborso dell’IVA

Infine, la Corte di Giustizia UE esclude che, in presenza di un margine negativo, il soggetto passivo abbia diritto al rimborso dell’IVA pagata a monte.

Ordunque, bisogna specificare che la Sentenza non permette a chiunque di organizzare viaggi ed adottare il regime speciale ex art. 74 ter del dpr 633/72 in quanto svolgere la seguente attività senza le dovute autorizzazioni comporta sanzioni amministrative e provvedimenti interdittivi.

La Sentenza non autorizza le imprese a vendere ed organizzare viaggi anche se non sono autorizzate come agenzia di viaggio e tour operator. Il corretto regime fiscale non sana l’irregolarità amministrativa.

Sarà necessario, oggi più di prima, effettuare un controllo sull’effettiva regolarità delle imprese turistiche ma soprattutto per le imprese che vendono viaggi organizzati senza possedere titolo autorizzativi.

Napoli, 11 settembre 2026

Studio Cunzio - Dr.ssa Angela CUNZIO
Responsabile Servizi Fiscali AIAV

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