Anche la Regione Liguria è passata all’attacco per richiedere ad agenti di viaggio e tour operator la garanzia necessaria a “… consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero…”, come stabilito dal modificato art. 50 del Codice del Turismo.
A differenza delle medesime richieste precedentemente inviate alle aziende interessate dalla Provincia di Verona e dal Comune di Udine – le cui Leggi Regionali non permettevano di esigere alcunché, né tantomeno di minacciare sanzioni – quella della Regione Liguria pare essere adeguata: infatti, la Legge Regionale del 1/04/2014 n. 7, al Titolo III (Tutela dell’utente), art. 11 (Garanzia assicurativa), comma 1, prevede già l’obbligo di adeguarsi all’art. 50 del Codice del Turismo, indipendentemente da ciò che lo stesso articolo stabilisce.
La Liguria apre quindi le porte alla concreta applicazione di questa norma di Legge, risultando in regola nel precisare che la sanzione prevista per gli inadempienti consisterà nella sospensione dell’attività per dieci giorni, termine entro cui l’agenzia dovrà adeguarsi pena la revoca definitiva dell’autorizzazione . Il termine imposto dall’amministrazione Regionale per l’invio della copia della polizza assicurativa o l'attestazione di adesione ad un Fondo di Garanzia privato è il 30 novembre 2016, e la documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail agenzieviaggioge@regione.liguria.it.
Come già avevamo previsto, il tempo concesso per valutare e soppesare le offerte sul mercato è in scadenza. Vi ricordiamo che l’AIAV ha predisposto un Fondo di Garanzia semplice e di costo contenuto denominato “Il Salvagente” e le cui caratteristiche sono pubblicate sul sito www.ilsalvagente.info