PACCHETTI TURISTICI: DIRETTIVA UE 2026/1024

Analizziamo insieme la nuova Direttiva Europea relativa ai Pacchetti Turistici con tutte le modifiche apportate.

Cari colleghi agenti di viaggio, il quadro normativo europeo che governa il nostro settore è in continua evoluzione per adattarsi alle dinamiche di un mercato sempre più digitalizzato e complesso. Dopo l'introduzione della Direttiva (UE) 2015/2302, che ha rappresentato un passo fondamentale per modernizzare la legislazione sui pacchetti turistici l'Unione Europea è intervenuta nuovamente con la Direttiva (UE) 2026/1024.

Questa nuova direttiva, pubblicata l'8 maggio 2026, non stravolge l'impianto precedente, ma lo modifica in punti cruciali con l'obiettivo di "rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti". Comprendere queste novità è essenziale per garantire la conformità della nostra attività e per offrire ai clienti la massima trasparenza e tutela. Analizziamo insieme le principali differenze e novità.

Le Principali Novità della Direttiva (UE) 2026/1024

La nuova direttiva interviene su alcuni degli aspetti che, nell'applicazione pratica della normativa del 2015, avevano generato incertezze e difficoltà, emerse in modo evidente durante la crisi pandemica.

  1. Addio ai "Servizi Turistici Collegati"

Una delle modifiche più radicali è la soppressione totale del concetto di "servizio turistico collegato". La Direttiva 2015/2302 li aveva introdotti per coprire quelle combinazioni di servizi acquistati separatamente ma in modo connesso, che si trovavano in una "zona grigia" normativa. Tuttavia, questa categoria ha generato "incertezza giuridica nella distinzione tra pacchetti e servizi turistici collegati". L'eliminazione di questa figura e del relativo Allegato II mira a semplificare drasticamente il quadro legislativo, riducendo gli oneri informativi e i dubbi interpretativi per professionisti e viaggiatori.

  1. Ridefinizione e Chiarimenti sulla Nozione di "Pacchetto"

La definizione di pacchetto viene adeguata per aumentare la certezza del diritto:

  • Soglia di valore quantitativa: Per le combinazioni di un servizio turistico (es. alloggio) con altri servizi turistici "minori", il criterio vago della "parte sostanziale" del valore viene sostituito da una soglia numerica precisa. Un pacchetto si configura se questi servizi aggiuntivi rappresentano "almeno il 25 % del valore della combinazione".
  • Prenotazioni online collegate: La nuova direttiva specifica che si ha un pacchetto quando, tramite processi di prenotazione online collegati, vengono trasmessi da un professionista a un altro i "dati personali attraverso cui è possibile identificare il viaggiatore quale parte contraente" (es. nome, email, telefono) e il secondo contratto è concluso entro 24 ore dal primo.
  1. Nuovo Obbligo di "Informazione Negativa" (Art. 5 bis)

Viene introdotto un obbligo informativo cruciale per la trasparenza. Qualora un professionista inviti un viaggiatore ad acquistare un servizio turistico aggiuntivo, ma la combinazione risultante non costituisca un pacchetto, deve informarlo "in modo chiaro, comprensibile ed evidente" che non beneficerà dei diritti applicabili ai pacchetti. Se questa informazione viene omessa e il secondo servizio è acquistato entro 24 ore presso lo stesso punto vendita, la combinazione sarà considerata un pacchetto a tutti gli effetti, e il professionista sarà ritenuto l'organizzatore.

  1. Disciplina dei Buoni (Voucher) Volontari (Art. 12 bis)

In risposta alle prassi emerse durante la pandemia, la direttiva introduce per la prima volta una regolamentazione dettagliata per i buoni offerti in alternativa al rimborso in denaro. Le condizioni sono stringenti e a tutela del viaggiatore:

  • Accettazione espressa: Il viaggiatore non è obbligato ad accettare il buono e deve esprimere il suo consenso attivo su un supporto durevole.
  • Informazioni chiare: L'organizzatore deve informare il viaggiatore del suo diritto al rimborso in denaro, del valore del buono e della sua copertura in caso di insolvenza.
  • Validità e rimborso: Il buono ha una validità massima di 12 mesi (prorogabile una sola volta previo accordo) e, se non utilizzato alla scadenza, l'importo residuo deve essere rimborsato in denaro entro 14 giorni.
  • Protezione dall'insolvenza: L'importo del buono corrispondente al diritto al rimborso del viaggiatore deve essere coperto dalla protezione in caso di insolvenza.
  1. Diritto di Rimborso per gli Organizzatori (Art. 22)

Questa è una novità fondamentale per la sostenibilità finanziaria degli organizzatori. La direttiva stabilisce che il fornitore di un singolo servizio (es. compagnia aerea, hotel) che annulla o non fornisce la prestazione inclusa in un pacchetto, deve rimborsare l'organizzatore entro sette giorni da qualsiasi pagamento ricevuto per tale servizio. Questo diritto di regresso rapido è pensato per consentire agli organizzatori di adempiere a loro volta all'obbligo di rimborso verso il viaggiatore.

  1. Rafforzamento della Protezione in Caso di Insolvenza (Art. 17)

La tutela del viaggiatore in caso di fallimento dell'organizzatore viene potenziata:

  • La garanzia deve coprire tutti i pagamenti effettuati, inclusi i rimborsi dovuti o i buoni emessi prima dell'insolvenza.
  • La garanzia deve essere sufficiente a coprire i costi "ragionevolmente prevedibili", tenendo conto dei periodi di picco delle vendite.
  • Vengono istituiti registri online pubblici in ogni Stato membro per elencare gli organizzatori coperti da protezione.

Tempistiche di Recepimento

È fondamentale tenere a mente le scadenze. L'Italia, come gli altri Stati membri, dovrà adottare e pubblicare le disposizioni nazionali per conformarsi alla nuova direttiva entro il 29 settembre 2028. Tali disposizioni si applicheranno poi a decorrere dal 29 marzo 2029.

Schema delle Differenze tra le Direttive

Per una visione d'insieme, ecco uno schema che riassume le principali differenze tra la normativa del 2015 e le modifiche del 2026.

AIAV SCHEMA NUOVA DIRETTIVA UE 2026_1024
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