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Ovvero... Quando a generare maggior confusione si mette pure la Cassazione. Una sentenza penalizzante per un problema inesistente. Prima...
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Nei giorni scorsi abbiamo fatto filtrare sui social la notizia che era in arrivo una brutta “tegola” per gli agenti di viaggio. Oggi la riprendiamo in maniera esaustiva in quanto è bene che gli addetti ai lavori ne prendano visione e ne facciano (per quanto possibile…) tesoro. Sappiamo che i temi a carattere legale e/o fiscale possono essere noiosi, ma è dovere nostro informarvi, come è vostro quello di mantenervi informati. Nel frattempo, abbiamo fatto pressioni affinché venisse presentato un emendamento al Senato (alla cui stesura abbiamo collaborato, unitamente ad alcuni professionisti) a modifica dell’art. 9 del DPR 633/72.
Con l’ordinanza n. 11739 depositata la scorsa settimana, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio secondo cui “il meccanismo del reverse charge non è incompatibile con il regime speciale per le agenzie di viaggi.”
In pratica, la Cassazione ci dice che se un’agenzia riceve fatture da un fornitore estero relative a prestazioni di servizi per le quali sussiste l’obbligo di applicazione del reverse charge, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, sarà tenuta a integrare con l’IVA il documento ricevuto, ferma restando l’applicazione del regime speciale ex art. 74-ter del medesimo decreto e la conseguente indetraibilità dell’imposta se, questo acquisto, sarà utilizzato per l’organizzazione di un pacchetto di viaggio.
Il regime del margine c.d. 74-ter e il reverse charge sono due metodi diversi di assoggettamento ad IVA: il primo è un metodo semplificato pensato per il settore degli organizzatori di viaggio che, nell’acquistare i servizi necessari all’organizzazione di un pacchetto di viaggio, ricevono molto spesso documenti/fatture da soggetti esteri e, quindi, il legislatore all’epoca si rese conto che, se avessero applicato il regime ordinario per il calcolo dell’imposta, queste aziende sarebbero state penalizzate e quindi pose in essere un sistema cosiddetto “base da base” che derogava le regole ordinarie.
Il meccanismo è semplice: l’art.74-ter del DPR 633/72 prevede che l’IVA relativa alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi per l’organizzazione di pacchetti turistici, verso il pagamento di un corrispettivo globale, sia determinata come differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente finale all’agenzia e i costi sostenuti da quest’ultima per le cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, comprensivi dell’IVA. Da tale importo si scorpora l’imposta e si versa.
Per effetto di questo meccanismo, l’IVA inclusa nella fattura emessa al cliente è, per quest’ultimo, indetraibile, proprio per il particolare metodo di determinazione, ma l’organizzatore, quando registra una fattura per l’acquisto di una prestazione turistica (esempio un soggiorno alberghiero) da un fornitore italiano, registra la fattura per l’importo totale (imponibile + IVA). Dunque si deduce che la vera indetraibilità è sempre diretta al consumatore finale in quanto, nel momento in cui l’agenzia acquista quella prestazione, la utilizza nell’ambito della sua attività e quindi non può essere considerato ultimo utilizzatore.
Di contro, con le modifiche apportate dalla Direttiva 2008/8/CE all'art. 196, Direttiva 2006/112/CE, dal 1° gennaio 2010 è stato introdotto il metodo del reverse charge per le prestazioni generiche, alle quali si applica il criterio di tassazione nel Paese del committente, soggetto passivo IVA.
Questo metodo è stato regolamentato dall’art. 17, c.2, DPR 633/1972 che prevede, appunto, un particolare metodo di applicazione dell’IVA per le operazioni domestiche, effettuate da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia nei confronti di soggetti passivi d’imposta ivi stabiliti.
In pratica il cessionario o committente è tenuto a integrare la fattura ricevuta (dal soggetto estero) o ad emettere autofattura, applicando l’imposta secondo l’aliquota dovuta. L’operazione deve essere annotata sia sul registro degli acquisti che sul registro delle vendite così che, in termini generali, l’operazione risulti finanziariamente neutrale.
Il reverse charge è utilizzato nelle regole ordinarie.
Perché nelle regole ordinarie? Semplicemente perché in questo modo è possibile che l’IVA venga applicata nei modi ordinari e addebitata al consumatore finale. Ad esempio, se l’agenzia di viaggio acquista una prestazione da un fornitore estero e la rivende in regime ordinario, le registrazioni saranno le seguenti:
registrazione fattura di acquisto reverse | imp. | iva | |||
reg. fatt. di acq. con integrazione iva - LIBRO IVA ACQ | 1.000,00 | 220,00 | operazione neutra | ||
reg. fatt. di acq. con integrazione iva - LIBRO IVA VENDITE | 1.000,00 | 220,00 | |||
Fatt. di vendita al cliente | 1.250,00 | 275,00 | IVA DA VERSARE |
L’effetto fondamentale del reverse charge è, dunque, lo spostamento del carico tributario IVA dal venditore all’acquirente, con conseguente pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo: l’onere IVA si sposta, pertanto, dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni e dal prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi.
Altra considerazione da fare è che, normalmente, i regimi speciali derogano alle regole ordinarie e quindi anche al reverse charge. A chiarire questo passaggio, peraltro, sono le stesse circolari dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E (par. 2.3) e 10 aprile 2019, n. 9/E (par. 2.3), che hanno espressamente richiamato quali siano i regimi speciali IVA la cui adozione esclude l’applicazione del regime forfettario, regime adottato dai contribuenti che avendo un volume d’affari inferiore ai 75.000 euro, lo possono adottare in luogo delle regole ordinarie del calcolo IVA.
Nell’elenco predisposto dall’Agenzia delle Entrate riguardante le categorie escluse dal regime agevolato, troviamo anche, tra le altre, le agenzie di viaggio e turismo:
- agenzie di viaggi e turismo ( 74-ter, D.P.R. n. 633/1972);
- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione ( 40-bis, D.L. n. 41/1995) che si avvalgono del sistema del regime del margine molto simile a quello delle agenzie di viaggio.
Estratto articolo del sole 24 ore del 3/8/2017 - Regimi speciali.
Sono da considerarsi escluse anche tutte le operazioni soggette a regimi speciali in cui l’imposta non è esposta, ma compresa: quelle sottoposte a un sistema mono-fase di applicazione dell’imposta (editoria, telefoni pubblici, documenti di viaggio e parcheggi); quelle sottoposte al regime del margine oppure le fatture delle agenzie di viaggio. Sono escluse anche le operazioni in cui l’imposta è esposta, ma è dovuta dal cessionario con criteri forfettari (regime speciale agricolo oppure regime delle associazioni sportive dilettantistiche).
A supporto di quanto indicato si segnalano anche alcune interpretazioni di prassi della stessa Agenzia delle Entrate relative al regime del margine (ad esempio nel settore delle opere d'arte, vedasi risposta all'interpello n. 582 del 13 settembre 2021) stabilendo che il regime del margine è da intendersi come derogatorio di quello ordinario, ed esentando quindi dall'applicazione delle regole ordinarie relative al reverse charge per tali particolari operazioni
Ovviamente, la sentenza della Cassazione parte dal presupposto che l’acquisto effettuato da una agenzia di viaggio italiana di un soggiorno in un albergo italiano, venga effettuato presso un fornitore estero, generalmente una OTA (Booking.com, Expedia, Hotelbeds, ecc) senza applicazione dell’IVA. Quindi, considerando che nel regime speciale si esclude la detrazione nei modi ordinari dell’imposta relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio dei viaggiatori, la Cassazione ci dice che è possibile l’applicazione del reverse charge ma, nella parte relativa alla registrazione dell’acquisto, l’IVA integrata sarà considerata indetraibile, annullando di fatto la neutralità del reverse charge.
reverse | imp. | iva | ||
reg. iva acq. | 1.100,00 | 100,00 | indetraibile | |
Reg. su libro vendite | 1.100,00 | 100,00 | iva da versare | |
Costo struttura | 1.100,00 | |||
IVA INDETRAIBILE | 100,00 | |||
costo aero | 200,00 | |||
costi | 1.400,00 | |||
Vendita | 2.000,00 | Versamento IVA | ||
Margine lordo | 600,00 | 208,20 | ||
Margine netto | 491,80 | |||
IVA da versare | 108,20 |
È chiaro che l’operazione avrebbe il suo perché nell’ipotesi in cui le piattaforme estere vendessero con tariffe al netto dell’IVA ma, di fatto, così non appare, soprattutto se andiamo a confrontare le tariffe proposte in un determinato giorno per lo stesso albergo tra banche letti estere e banche letti italiane: infatti le tariffe sono simili e, in alcuni casi (Expedia per esempio), viene inserita anche la tassa di soggiorno. Questo significa che se la tariffa che la banca letti pubblica è comprensiva di IVA, l’agenzia di viaggio, applicando il reverse charge così come indicato dalla Cassazione, ne avrebbe una penalizzazione pagando due volte l’importo.
Ed è altrettanto chiaro che la tariffa che viene indicata dalle banche letti europee è comprensiva di IVA, dal momento che, acquistando le notti in alberghi italiani, riceveranno sempre una fattura con IVA: infatti, il comma 1 lett. a dell’art. 7 quater del DPR 633/72 stabilisce che, per le prestazioni di servizi relative a beni immobili, l’assoggettamento ad IVA è sempre collegato al luogo in cui è situato l'immobile stesso.
Senza poi tenere conto che l’applicazione del reverse charge, in abbinato all’applicazione del regime speciale, comporterebbe diversi aggravi, oltre a quello finanziario: in primo luogo la perdita della semplificazione prevista proprio dal regime del margine, definita a livello comunitario dalla direttiva UE 2006/112/CE agli artt. 306 e seguenti che hanno istituito, appunto il regime speciale. In secondo luogo, poi, l’aumento delle scritture contabili e degli adempimenti collegati con la conseguenza di duplicare le indicazioni da inviare all’agenzia delle Entrate quando, dal 1° luglio prossimo, si dovranno inviare file singoli per ciascuna fattura ricevuta da un soggetto non residente: infatti, lo stesso documento verrà inviato con due file per le registrazioni in regime ordinario legate al reverse charge e una per la registrazione della fattura in regime 74/ter.
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