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VACANZA ROVINATA: IL T.O. PAGA

La sentenza, destinata a far discutere e a suscitare notevoli malumori, arriva dopo undici anni dal fatto e a pronunciarla è la Corte di Cassazione, ovvero il capolinea giudiziario. Vittoriosa è una coppia di Pordenone che aveva visto la propria vacanza rovinata per colpa del mare sporco e della spiaggia altrettanto lurida e, per di più, priva di cura.

L’operatore turistico è stato condannato a rimborsare il costo della vacanza, oltre al danno e alle spese legali che, dopo undici anni e diversi gradi di giudizio, avranno rappresentato una discreta somma.

I fatti in sintesi. I clienti scelgono la loro vacanza sulla base delle descrizioni e delle immagini riportate dal catalogo di un noto operatore turistico, convinti di poter godere di un periodo di sole, mare e relax.

La sgradita sorpresa arriva quando, giunti in hotel, scoprono che il mare è molto sporco, pare a causa di scarichi o altre situazioni di carattere comunque permanente, e che la spiaggia è altrettanto sporca e per nulla curata. In pratica, pressoché impossibile godere del tanto sognato relax e della vacanza “mare”.

A nulla valgono i reclami: l’operatore dichiara che la cura della spiaggia – e addirittura del mare – non è elemento che gli compete, scaricando la responsabilità sulla struttura alberghiera. E in prima battuta pare anche andargli bene non fosse che i nostri vacanzieri si oppongono e, alla fine dell’interminabile iter giudiziario, giungono alla sentenza che li proclama vincitori: le condizioni di mare e spiaggia, quando diverse da quelle prospettate dai cataloghi, rappresentano un motivo valido per chiedere rimborsi e risarcimenti. Operatori… Siete avvisati.

L’art. 93 comma 2 del Codice del Consumo (per consultarlo www.autotutela.it ) è sufficientemente chiaro: “L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”. In questo modo l’operatore turistico rappresenta il “capofila” di ogni elemento della vacanza, per i quali risponde in prima battuta. Certo potrà, successivamente, chiedere il risarcimento alla struttura ricettiva, ma è facile che ai primi undici anni di giudizio se ne aggiungano altrettanti, facendo degenerare il tutto in una moderna guerra dei cent’anni.

Vero è che i T.O. lavorano utilizzando prevalentemente descrizioni e fotografie inviate dalle strutture poiché, qualora dovessero mandare ad ispezionare ogni struttura da cima a fondo per verificarne la qualità, i cataloghi uscirebbero ogni dieci anni e sarebbero di pochissime pagine. E i prodotti costerebbero ben più di quanto non costino oggi. Però è fuor di dubbio che una soluzione va trovata.

Infatti, la sentenza della Cassazione non si limita ad assegnare la ragione ai consumatori ma pone il dito sull’obbligo dell’operatore di verificare e rendersi garante della “qualità” di quanto offerto.

Cosa ne pensano gli AdV e ancora di più i T.O. che ci leggono?

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