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COMPAGNIE AEREE: ANNULLAMENTO CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA

Voli cancellati e ritardi: non sarà più obbligatorio ricorrere al tentativo di conciliazione.

Ogni anno, numerosi passeggeri si trovano in situazioni di difficoltà a causa di voli cancellati o ritardi prolungati. A fronte di queste problematiche, la normativa comunitaria tutela i diritti dei passeggeri dell’ UE, prevedendo specifiche disposizioni per casi di negato imbarco o ritardi prolungati (REG 2004/261).

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti, con la Delibera n. 21 dell’8 febbraio 2023, ha introdotto l’obbligo di un tentativo di conciliazione preventiva e obbligatoria prima di intraprendere un’azione legale contro una compagnia aerea.

Tale provvedimento è stato oggetto di critiche da parte dei consumatori e dei loro legali, che ne hanno contestato la legittimità su più fronti. In particolare, si sostiene che l’obbligo di conciliazione preventiva sia:

  • Irragionevole
  • In contrasto con la normativa comunitaria, che tutela i diritti irrinunciabili dei passeggeri istituendo regole comuni in materia di compensazione e assistenza in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
  • In violazione dei principi costituzionali, in particolare dell’articolo 24 della Costituzione italiana, che garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

 Ne è scaturito un contenzioso, conclusosi con la sentenza n. 294 del 2023 emanata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. 3)

Nella citata sentenza, i giudici hanno stabilito che  la procedura imposta dall’ART rappresenta un ostacolo ingiustificato per i passeggeri, introducendo un passaggio obbligatorio, costituisce una dilatazione dei tempi ed un aumento dei costi, vista la chiarezza e la predeterminazione delle compensazioni previste dal regolamento UE.

Nuovamente, quindi, se un consumatore si trovasse nella necessità di agire legalmente contro un vettore, una volta presentato il reclamo alla compagnia, potrà ricorrere direttamente al giudice competente, senza dover necessariamente compiere un tentativo di conciliazione preventiva.

Vi ricordiamo che in caso di necessità, l’AIAV è convenzionata con Italia Rimborso, piattaforma che affianca i consumatori, per le richieste di rimborso contro i vettori aerei.

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