L’obbligo, per tutte le imprese iscritte alla CCIAA, siano queste piccole o grandi, situate a nord o a sud, operanti nel commercio o nei servizi o nella produzione, di dotarsi di una polizza assicurativa in grado di tutelarle contro gli eventuali danni provocati da catastrofi ambientali (frane, terremoti, alluvioni, ecc.) può essere ritenuto, sostanzialmente, corretto: lo Stato non può essere considerato responsabile degli eventi naturali e, pertanto, attingere al denaro pubblico (di tutti i contribuenti) per risarcire chi subisce danni di quel genere non è propriamente giusto. Meglio, quindi, lasciare spazio alle Compagnie Assicuratrici.
Ma, per fare ciò, sarebbe stato necessario ragionare con maggiore attenzione per costruire un impianto normativo chiaro e corretto, senza che questo potesse lasciare incertezze – o soluzioni – interpretative tali da creare confusione. E, lo sappiamo bene, dove c’è confusione c’è sempre chi ci guadagna e chi ci rimette.
In questo caso a guadagnarci potrebbero (il condizionale è d’obbligo…) essere alcune compagnie assicuratrici e, a rimetterci, le imprese. Quindi anche le agenzie di viaggio, anch’esse tenute al rispetto di quest’obbligo.
Ma qual è il motivo di queste nostre considerazioni? Ve lo spieghiamo.
Il testo del Decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’art. 1, comma 101 della Legge 30/12/2023, n. 213 cita testualmente: “Le imprese con sede legale in Italia (…) sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (…)”.
Cosa stabilisce l’art. 2424 del Codice Civile, al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)?
Che si debbano indicare, nell’Attivo patrimoniale, alla voce Attivo – B) Immobilizzazioni, II – Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali.
A nessuno sfugge che – parlando di “attivo patrimoniale” – si parli di tutto ciò che è patrimonio dell’azienda in quanto “di proprietà” dell’azienda (o eventualmente utilizzati in leasing o in usufrutto) ma non certamente i terreni e gli immobili condotti in locazione!
Pertanto risulterebbe pacifico che le imprese sarebbero tenute a stipulare una polizza per i danni catastrofali a protezione di terreni e immobili di proprietà aziendale e non, invece, quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione immobiliare!
E qui si arriva al nocciolo del problema…
Alcune Compagnie Assicuratrici insistono sul testo normativo (fatto male e pieno di buchi…) che, secondo loro, stabilirebbe che qualora il proprietario dell’immobile in cui si svolge l’attività (noi parleremo di agenzie di viaggio, ma vale per tutte le attività…) non sia soggetto iscritto alla CCIAA e, quindi, sia un privato e per tanto privo dell’obbligo di assicurare l’immobile, questo obbligo verrebbe trasferito pari pari al conduttore.
Che, quindi, dopo aver pagato il canone di locazione, dovrebbe anche farsi carico del costo della polizza assicurative che tutelerebbe un bene non suo, col paradosso che – qualora succedesse un patatrac che andasse a lesionare l’immobile – a beneficiare del risarcimento non sarebbe neppure il soggetto che avrebbe pagato la polizza, no no, ma quello che si è rifiutato di sottoscriverla!
Ecco i motivi dei nostri dubbi, ecco il motivo per cui abbiamo invitato i colleghi agenti di viaggio ad aspettare a sottoscrivere qualsiasi polizza “catastrofale” almeno fino al momento in cui l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e il Ministero dell’Economia e delle Finanze non risponderanno – con i dovuti chiarimenti – al nostro Ufficio Legale che ha già provveduto ad inoltrare ogni possibile domanda.
Fortunatamente alcune compagnie assicuratrici la pensano come noi e le loro polizze seguono un percorso di logica e di buon senso, oltre che di rispetto delle basi normativi e civilistiche.
Come sempre, seguiteci, e noi vi terremo informati!