Non sempre le norme diventano penalizzanti per le nostre agenzie… In questa circostanza, il nostro lavoro viene tutelato e, in un certo senso, rispettato.
La pandemia ha scatenato un vero e proprio tsunami nell’intero panorama mondiale: affetti, scuola, lavoro, socialità, tutto è risultato compromesso dagli effetti negativi di questa tragedia, purtroppo non ancora terminata. Nessun settore è stato risparmiato, ma il turismo è stato sicuramente quello che ha riportato i maggiori danni: dallo stop totale alle vendite ridottissime verso destinazioni inusuali, dai corridoi turistici pressoché inutili alle misure di contenimento del contagio estremamente penalizzanti ed eccessivamente burocratizzate.
Ed è necessario considerare che – proprio per via della forte frammentazione della tipologia di clientela (sposi, terza età, sportivi, lavoratori trasfertisti, ecc. ecc.) e delle conseguenti proposte (viaggi di nozze, di gruppo per motivi sociali, culturali, sportivi, viaggi di lavoro, ecc. ecc.), i problemi nati sulle scrivanie delle agenzie di viaggio hanno richiesto le capacità di veri professionisti per trovare una soluzione.
Un preciso segmento di clientela è rappresentato dagli studenti, che con i viaggi di istruzione generano un grande giro d’affari che, per due anni, si è completamente spento, ridotto a zero.
Proprio questo segmento ha generato una delle questioni più complesse, con i viaggi d’istruzione sospesi e poi annullati, con i voucher emessi e poi più volte prorogati, con il coinvolgimento – sempre litigioso – di studenti, genitori, insegnanti, presidi, avvocatura dello Stato, Provveditorato, ecc. ecc., e con le agenzie di viaggio trasformate in recettori di quella litigiosità alla quale abbiamo precedentemente accennato.
E per due anni queste situazioni si sono trascinate tra mille dubbi sulla liceità di alcune decisioni assunte – dalle diverse parti – sulla base di supposte ragioni dell’uno o dell’altro.
Ora, almeno una cosa si è chiarita: le agenzie di viaggio che temevano di aver perso il lavoro del 2020 lo potranno recuperare, con le stesse scuole.
Infatti – da un attento esame delle norme emanate nel 2020 – si evince che per l’anno scolastico 2020/2021 restano validi i rapporti (contratti) già instaurati alla data del 24 febbraio 2020 tra le scuole e le agenzie di viaggio assegnatarie dei viaggi. Sarà possibile modificare le modalità di svolgimento dei viaggi e di ogni altra iniziativa, compresi gli scambi culturali, i gemellaggi ed ogni altra forma di uscita o visita, così come sarà possibile attuare variazioni alle classi, ai periodi, alle date di effettuazione e persino alle destinazioni.
Tutto valido purché l’affidamento dell’incarico rimanga all’agenzia che l’aveva ottenuto in precedenza. Questo nonostante sia intervenuta la risoluzione del contratto.
Aggiungiamo che – non essendosi effettuati viaggi di istruzione nel corso del 2020/2021 – riteniamo pacifico che lo stesso discorso valga per l’anno scolastico 2021/2022.
Questa norma non piace moltissimo agli Istituti scolastici, ma è una forma di salvaguardia del lavoro che non ci sentiamo di criticare. Fatene tesoro…
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