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I CONSULENTI DI VIAGGIO: TUTTI NE PARLANO, MA CHI SONO VERAMENTE?

La figura del c.d. “consulente di viaggio” è ormai largamente diffusa.

Il report annuale Linkedin, vede la figura del consulente di viaggio al primo posto tra le professioni in crescita nel 2025 ed è notizia di qualche giorno fa, salutata con entusiasmo dai diretti interessati, ma non chiarissima nella sua diffusione, che i consulenti di viaggio starebbero lavorando per il riconoscimento di questa figura nell’ambito della legge 4/2013 (Professioni non organizzate in ordini o collegi).

Dobbiamo osservare che, a dispetto della sempre più ampia diffusione dell’espressione “consulente di viaggi” c’è molta incertezza e confusione sul suo inquadramento giuridico e, spesso, assistiamo a comportamenti poco chiari, da parte di consulenti ed agenti di viaggio, che possono far scivolare alcune condotte nell’abusivismo.

Nella pratica, il cosiddetto “consulente di viaggio” è un soggetto che, a fronte di un accordo con un’agenzia di viaggi, procura clienti a quest’ultima, dietro il riconoscimento di un compenso.

La figura del consulente di viaggio non è tuttavia disciplinata nel nostro ordinamento, che si occupa diffusamente di agenzie di viaggi, tour operator, guide ed accompagnatori turistici, operatori turistici vari, ma che non dedica una apposita norma a tale figura.

L’unico soggetto istituzionale ad aver parlato esplicitamente di “consulente di viaggio” è la Regione Lombardia, che con il Decreto n. 869 del 8.2.2012, della Direzione generale istruzione, formazione e lavoro, ha inserito questa figura nel Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia, ovvero tra quelle figure professionali che possono essere oggetto di percorsi formativi e qualificanti, organizzati da diversi enti regionali.

Il Decreto n. 869 del 8.2.2012 della Regione Lombardia definisce il “consulente di viaggio” come il soggetto che “promuove pacchetti e servizi di viaggio di Tour Operator o della propria agenzia di viaggio affidante, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze del cliente. Il consulente di viaggio svolge la propria attività sia per i viaggi di vacanze sia per i viaggi di lavoro. Il consulente di viaggio è in grado di supportare, in collaborazione con l’agenzia affidante, il cliente prima, durante e dopo il viaggio, gestendo in maniera autonoma il proprio portfolio di clienti e coordinandosi con continuità con la propria agenzia affidante. Il suo ruolo non può prescindere da un rapporto diretto e personale con i clienti; lavora su appuntamento incontrando i clienti dove preferiscono (casa, ufficio, ecc…) pur mantenendo un costante coordinamento con l’agenzia soprattutto per quanto riguarda gli aspetti amministrativo-contabili e la contrattualistica”.

Quindi, in base alla definizione della Regione Lombardia ed in sintesi, il consulente di viaggio:

  • promuove (non “vende”) pacchetti e servizi di viaggio di Tour Operator o della propria agenzia di viaggio affidante;
  • lavora solo ed esclusivamente in collaborazione con un’agenzia di viaggi “affidante” e non, quindi, come soggetto autonomo;
  • può avere un proprio portafoglio clienti;
  • supporta il cliente, sempre e comunque in collaborazione con l’agenzia di viaggio affidante e coordinandosi con continuità con la stessa agenzia;
  • il suo ruolo non può prescindere da un rapporto diretto e personale con i clienti;
  • lavora su appuntamento incontrando i clienti dove preferiscono (casa, ufficio, ecc…) pur mantenendo un costante coordinamento con l’agenzia soprattutto per quanto riguarda gli aspetti amministrativo-contabili e la contrattualistica.

Da quanto sopra sintetizzato, quindi, emerge che quella del consulente di viaggio, come disegnata dalla Regione Lombardia, è una figura ibrida tra l’agente di commercio (per la stabilità del rapporto con l’agenzia e la presenza di un portafoglio clienti) e il procacciatore di affari (per l’assenza di obiettivi di vendita e l’occasionalità dell’attività).

Riteniamo in ogni caso, fuori dalle previsioni normative lombarde, che l’ago della bilancia possa pendere maggiormente verso la figura del procacciatore d’affari, considerata la maggiore “struttura” posseduta dal contratto dell’agente di commercio (iscrizione alla cassa di previdenza degli agenti di commercio, benefit ed obiettivi di vendita in genere imposti agli agenti) e la maggiore libertà di azione posseduta dal procacciatore di affari.

Quello che è certo, è che il procacciatore di affari/consulente di viaggio, che procura vendite all’agente di viaggi/tour operator, a fronte del riconoscimento di una percentuale a suo favore, non può mai operare sul mercato da solo.

Fondamentale ed imprescindibile è il rapporto con un’agenzia di viaggi / tour operator (sancito in un contratto), che la Regione Lombardia definisce affidante, la quale, appunto, affida al consulente di viaggio l’incarico di promuovere i propri prodotti turistici, che saranno poi venduti dall’agenzia / tour operator con contratti a proprio nome.

Il consulente che agisce fuori da questo schema (rapporto contrattuale come procacciatore d’affari per un’agenzia di viaggi) è, di fatto, un abusivo, anche se munito di partita IVA.

Abbiamo la sensazione che il tanto pubblicizzato “riconoscimento” del consulente di viaggi ai sensi della Legge 4/2013 (ad oggi non confermato dall’effettiva registrazione nell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy) o, comunque l’annunciata creazione del “Registro nazionale dei consulenti di viaggio” (anche questo, non reperito in nessun canale ufficiale) siano l’ennesimo tentativo di forzare la mano, per cercare di convincere il mercato dell’esistenza di una professione che in realtà non esiste.

Come detto all’inizio, in campo turistico esiste la figura del Direttore tecnico, esiste l’impresa agenzia di viaggi e il tour operator. Il soggetto che promuove la vendita di pacchetti turistici per conto di un’agenzia di viaggi o di un tour operator, o è un agente di commercio, o un procacciatore d’affari e pertanto, se vende viaggi in autonomia, con o senza una propria partita IVA, è un abusivo.

L’operazione che oggi porta ad etichettare i procacciatori d’affari come “consulenti di viaggio” avrà come esito quello di creare ulteriore confusione nei consumatori, che crederanno di trovarsi davvero davanti ad una nuova figura professionale (che di fatto non esiste) alternativa all’agenzia di viaggi, autonoma e portatrice di responsabilità. Soprattutto e, purtroppo, il web ed i social faranno (stanno già facendo) da enorme cassa di risonanza per queste figure che - inutile nasconderlo - lavoreranno sempre di più nel totale abusivismo, approfittando della confusione e della scarsa informazione dei consumatori.

Non solo. Molti ragazzi saranno indotti a credere che esista davvero una nuova professione per la quale formarsi, con grande ed unico vantaggio degli enti di formazione e delle associazioni di categoria che venderanno i “corsi di formazione per consulenti di viaggio”.

Una nuova professione, che purtroppo non esiste.

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