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ESPATRIO… ATTENZIONE!!

Desideriamo portare alla vostra attenzione il problema dei documenti necessari all’espatrio, problema che coinvolge le agenzie di viaggio in misura sempre maggiore e che viene totalmente ignorato dalle Autorità competenti.  Sono di questi giorni una pesante sentenza del GdP di Prato ed un comunicato di Costa Crociere: sia la prima che il secondo sono da valutare con la massima attenzione in quanto evidenziano - in modi diversi - l'onere dell'informazione che pesa sulle ns. aziende, anche se mai considerate da chi - l'informazione - dovrebbe fornircela, prestando attenzione a che la stessa fosse precisa e aggiornata.

Partendo da Costa Crociere, la compagnia armatoriale ha diffuso un comunicato con il quale informa gli ADV di aver ricevuto informativa dalla Polizia di Frontiera relativa alla cessata validità – quale documento valido per l’espatrio – della carta d’identità, quando rinnovata.

Nello specifico, il comunicato afferma che – per essere considerata valida – la carta d’identità tradizionale (cartacea), ovviamente valida per l’espatrio e in corso di validità, non dovrà presentare timbro di proroga sul retro, mentre, per la carta d’identità elettronica, anch’essa valida per l’espatrio e in corso di validità, non dovrà presentare l’attestato cartaceo di proroga di validità.

Costa Crociere è il primo operatore che dirama questa informazione rendendo un buon servizio alla categoria: come già avevamo infatti comunicato mesi addietro, il problema dei timbri e/o degli attestati di proroga non ritenuti validi nasceva dal fatto che questi sono scritti in lingua italiana e che, di conseguenza, risultano incomprensibili alla Polizia di Frontiera di altri Paesi.  Per questo motivo consigliavamo agli agenti di informare del particolare i propri viaggiatori per evitare guai.

E questo ci porta alla sentenza emanata da un Giudice di Pace del Tribunale di Prato al quale si è rivolta una famiglia pratese che, dopo aver prenotato un viaggio in Egitto, si è vista negare l’imbarco sul volo in quanto il passaporto dei genitori era privo della fotografia dei figli minori, obbligatoria per il Paese di destinazione.

I viaggiatori avevano dichiarato che l’agente di viaggio non li aveva compiutamente informati sui documenti necessari e validi per espatriare, impedendo quindi loro di partire e creandogli un danno.  Il Giudice ha accettato la tesi, condannando l’agenzia di viaggio al rimborso della somma pagata dai viaggiatori e aggiungendo, in più, un risarcimento per il danno da vacanza rovinata.

E’ necessario ricordare che il D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo – all’art. 87 c. 1, precisa che “Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.”

Se ne deduce, quindi, che indipendentemente da ogni considerazione di ordine pratico l’agente di viaggio risponde della mancata o inesatta informazione.  E se ne deduce che l’agente è bene si informi e si preoccupi di tutelarsi nella maniera più opportuna…

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