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Nella sola giornata di domenica 17 settembre, Ryanair ha cancellato oltre 80 voli, equivalenti a circa 13.200 passeggeri. Non sono i primi, non saranno gli ultimi, visto che la compagnia aerea prevede di cancellare 2.100 voli entro la fine di ottobre con disagi per un numero di passeggeri stimato tra i 350.000 e i 380.000.
L'ipotesi di questa decisione era nell'aria, ed è diventata realtà - e immediatamente applicata - subito dopo che la compagnia aerea è stata condannata da una sentenza della Corte Europea di Giustizia del Lussemburgo che ha stabilito il diritto dei lavoratori di Ryanair di rivolgersi ai Tribunali del Lavoro nazionali competenti, ovvero quelli del luogo in cui svolgono regolarmente l’attività, privando il vettore del beneficio giuridico derivante dal diritto irlandese.
E siccome sulla compagnia aerea pesa l’accusa di “sfruttare” il personale con orari e turni ai limiti del sopportabile, ecco la decisione di far smaltire entro breve termine i giorni di ferie maturati dal personale, sia di terra che di volo, e la conseguente cancellazione dei voli.
Ovviamente, centinaia di migliaia di passeggeri a terra nell'arco di 45 giorni rappresentano un incubo, anche per le agenzie di viaggio che hanno prenotato individuali e gruppi sul vettore irlandese e che, oggi, si trovano a fare i conti con i problemi dettati dalle cancellazioni e dalle eventuali riprotezioni.
Quali sono le regole a tutela dei viaggiatori che si applicano in questi casi?
Le normative UE, ed in particolare la Carta dei Diritti del Passeggero, stabiliscono che la compagnia debba rimborsare quanto incassato qualora la cancellazione avvenga con almeno 14 giorni d’anticipo rispetto alla data di partenza prevista. Per la cancellazione oltre tale data, o qualora il volo venga cancellato quando il passeggero si trova in aeroporto, è obbligo del vettore fornire assistenza (pasti, hotel, telefonate…) ed assegnare una compensazione in denaro da calcolarsi sulla base del volo prenotato.
Non sempre, però, queste soluzioni valgono a coprire il danno causato ai passeggeri o alle imprese turistiche: sempre più spesso, infatti, sugli operativi delle compagnie low cost vengono costruiti pacchetti turistici per individuali e gruppi, pacchetti che sono comprensivi di alloggio, visite ed escursioni e altri servizi che, quasi sempre, non possono essere recuperati.
In questi casi, il passeggero (o l’impresa turistica che abbia operato in qualità di “organizzatore”) può richiedere il risarcimento del danno patito attraverso le opportune procedure legali che – seppure non rapide o certe – possono consentirne il recupero.
In questa circostanza, l'AIAV – in collaborazione con l’avvocato Luca Viapiano (esperto di diritto del trasporto aereo) e con l'ADOC (Associazione a Difesa e Orientamento del Consumatore) – fornirà assistenza a tutte le agenzie associate ed ai loro clienti. Per ogni necessità scrivere a legale@aiav.eu.
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