pos 317Il 30 giugno scatterà l’obbligo di accettare pagamenti con Bancomat per somme superiori a 30 euro per commercianti, artigiani e professionisti, così come stabilito dal DL 179/2012 (convertito con la  Legge 221/2012) che si pone, come scopo, la riduzione dell’uso del contante e la tracciabilità dei pagamenti. Una lotta al “nero” e all’evasione condivisa da tutti, ma che si scontra con i costi e con le difficoltà dell’adempimento.

Queste ultime nascono dal fatto che non tutte le banche offrono questo strumento, e quando lo propongono lo fanno con costi che, per attività dalla bassa marginalità, sono proibitivi: infatti, ai costi delle commissioni applicate dai gestori va aggiunto anche quello del noleggio dell’apparecchiatura, che rende totalmente antieconomica una soluzione che, per la sua validità, andrebbe invece incentivata.

Vi è però un aspetto che pochi hanno considerato: pur esistendo l’obbligo di dotarsi del POS, il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per il suo mancato possesso, e pertanto per la mancata accettazione del pagamento con moneta elettronica.

Di questo parere sono i principali Ordini Professionali: il Consiglio Nazionale Forense ha diramato una circolare  Consiglio Nazionale Forense  (20 maggio) con la quale precisa che non si può parlare di un obbligo, ma – piuttosto – di un “onere”. Dello stesso avviso la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro  ConsullLavoro   che non lo ritiene un obbligo in senso stretto proprio per l’assenza di qualsiasi sanzione, e idem dicasi per il Consiglio Nazionale degli architetti.

Abbiamo interpellato i nostri legali che hanno così commentato: “L’obbligo di dotarsi del POS è riferito a tutte le imprese e i professionisti senza alcuna eccezione, e l’accettazione del pagamento effettuato dal consumatore con moneta elettronica può essere facoltativo se lo stesso si pone al di sotto della soglia dei 30 euro. Secondo la nostra posizione, l’obbligo previsto dalla norma non può essere considerato quale un automatismo di carattere assoluto del dovere dell’impresa o del professionista di dotarsi dello strumento. Va inoltre precisato che chi non si dota dell’apparecchio, non rischia alcuna sanzione in quanto non prevista dal legislatore, a meno che il suo comportamento non vada a violare gli obblighi del TUA (Testo Unico Antiriciclaggio, D.Lgs. 231/2007). Sotto il profilo dell’obbligatorietà prevista dalla norma, non la riteniamo equivalente ad un dovere giuridico di dotarsi del POS (o di altri strumenti) per consentire al cliente di pagare col bancomat, ma riteniamo sia più da considerarlo un onere in capo al commerciante o al professionista, un onere in grado di generare la c.d. “mora del creditore” quando il cliente desideri pagare con moneta elettronica ed il creditore non accetti. Questa, comunque, non libera il cliente dall’obbligo maturato verso l’impresa o il professionista.”

I rischi nel non accettare il pagamento a mezzo bancomat o carta di credito? Pressoché nulli, in quanto limitati a possibili “class action” da parte di Associazioni dei Consumatori verso la “categoria” inadempiente.

A tutto quanto sopra si aggiungano le recenti determinazioni del Garante della Concorrenza e del Mercato in merito ai pagamenti con moneta elettronica: nessun addebito, di qualsiasi importo o percentuale, è da porre a carico del consumatore che voglia pagare con bancomat o carta di credito: il prezzo del bene venduto NON può essere gravato di alcun ricarico se non delle c.d. “fee” di servizio, onnicomprensive ed esplicitate in forma evidente prima della definizione dell’acquisto.