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SE IL T.O. ANNULLA LA PARTENZA…

Legale SDesideriamo richiamare la Vostra attenzione e, contestualmente, far chiarezza su una questione che, in questi giorni, coinvolge direttamente l’attività degli Agenti di Viaggio, nonché i diritti e gli interessi (soprattutto patrimoniali) dei turisti.

In occasione degli eventi che coinvolsero l’Egitto, la Farnesina - il 16.08.2013 - emanò il ccdd “sconsiglio” a recarvisi, e in tanti ricordano le problematiche sorte a seguito dell’annullamento dei pacchetti turistici, in particolare quella inerente il rimborso integrale delle somme versate.

La questione fu portata al vaglio dell’AGCM (e, in alcuni casi, dell’Autorità Giudiziaria), e il Garante, alla luce dello “sconsiglio” della Farnesina, si pronunciò lo scorso 18 dicembre 2014 a favore dei viaggiatori, dichiarando illegittimo il comportamento dei T.O.

Negli ultimi mesi, anche la Tunisia è stata interessata da drammatici eventi di guerriglia, ma, in merito, la Farnesina non ha ritenuto – ad oggi – di intervenire così come fece per l’Egitto. Pertanto, ai viaggiatori che recederanno dal contratto di compravendita di un pacchetto turistico (vale a dire “annullare la prenotazione del viaggio”), potranno essere richieste le penali previste.

La questione assume un rilievo diverso se il pacchetto turistico viene cancellato dall’Operatore.

Quest’ipotesi è regolata dal Codice del Turismo, ove l’art. 42 prevede che, se prima della partenza e per qualsiasi motivo (diverso dalla colpa del turista) il T.O. cancella il pacchetto turistico, il turista:
• ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore (senza dover corrispondere il supplemento di prezzo) o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo;
oppure
• ha diritto al rimborso della somma già corrisposta, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione.
Inoltre, il turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

Le sole eccezioni ai diritti sopra esposti attengono:
• alle cancellazioni derivanti dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto, previa informazione scritta al turista almeno 20 giorni prima della partenza;
• a cause di forza maggiore (che, nel caso, sarebbero individuabili nello “sconsiglio”).

Ciò premesso, sulla base del combinato disposto delle norme del Codice del Turismo e di quelle previste in materia di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), considerato che, in tale ipotesi, il turista ha il solo onere di provare l’inadempimento del T.O. e l’entità del danno conseguente, in caso di cancellazione del viaggio il turista potrà richiedere la restituzione della somma già corrisposta ed il risarcimento del danno quantificandolo nella misura pari al prezzo del viaggio.

A.I.A.V. Servizio Legale
Avv.to Samantha MASCIA

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